HOME

/

LAVORO

/

LAVORO ESTERO 2024

/

REGIME IMPATRIATI OK ANCHE CON CARICHE AMMINISTRATIVE NEL GRUPPO

Regime impatriati ok anche con cariche amministrative nel Gruppo

Risposta ad interpello n. 524 del 25 ottobre 2022: regime applicabile anche in gruppo multinazionale mantenendo cariche amministrative in aziende controllate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Regime impatriati: agevolazione  applicabile anche per il contribuente con cariche amministrative  in aziende controllate dal precedente datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Risposta ad interpello n. 524 del 25 ottobre 2022,in tema di  regime degli impatriati 147-2017  sul caso di un dirigente di azienda  che chiedeva se era possibile fruire del beneficio fiscale  rientrando in italia ma mantenendo una carica amministrativa in una società controllata italiana all'interno del gruppo di cui in precedenza era CEO

L'Istante è  un cittadino italiano, residente dal 1998 all'estero, dove  lavora presso una società inglese  a capo di un omonimo gruppo. con il ruolo di CEO dal 2015 e e ricopre anche cariche di amministratore di due controllate inglesi e della controllata  italiana.  A seguito del licenziamento dalla capogruppo il dirigente sta per rientrare in Italia assumendo un  nuovo incarico presso la controllata italiana di cui è  ancora amministratore. 

Nell'interpello chiedeva  se sia possibile per lui fruire del regime impatriati e in particolare se non costituisca causa ostativa :

  • - il mantenimento delle cariche amministrative assunte in costanza delprecedente rapporto di lavoro con il precedente datore inglese tra cui quello di CEO;
  • - la circostanza che prima del rientro in Italia, in costanza del rapporto di lavoro  con il precedente datore estero abbia, altresì, ricoperto l'incarico di amministratore  della Società italiana, nuovo datore di lavoro, trattandosi di incarichi "ancillari e comunque s econdari rispetto alla carica di CEO e svolti da remoto presso la suaab  ituale sede di lavoro estera salvo sporadiche trasferte in Italia." 

Come anticipato la risposta della Agenzia delle Entrate è positiva.

Viene infatti  ricordato che  con riferimento al rientro in Italia di lavoratori dipendenti di datori  esteri, con la  circolare n. 33/E del 2020 è stato precisato che  la norma non  richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato, quindi possono accedere i lavoratori di aziende con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

Inoltre con la risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018, è stato precisato che l'autonomia dei rapporti contrattuali nell'ambito di un gruppo societario con diverse società ubicate ed operanti in Stati  non esclude  la possibilità di  accedere al regime speciale per lavoratori impatriati, 

Per il richiedente non è necessario dunque  verificare se il trasferimento in Italia sia conseguenza della naturale scadenza  del distacco e, quindi, in sostanziale continuità con la precedente posizione, ovvero sia determinato da altri elementi.

Non è rilevante neppure la  circostanza che  l'Istante mantenga la carica amministrativa  assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la Capogruppo inglese prima del trasferimento in Italia. 


Fonte immagine: Foto di kalhh da Pixabay

Tag: LAVORO ESTERO 2024 LAVORO ESTERO 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 11/11/2024 La nuova residenza fiscale delle società e degli enti

La Circolare ADE n 20/2024 con chiarimenti sulla Residenza fiscale di enti e persone fisiche

La nuova residenza fiscale delle società e degli enti

La Circolare ADE n 20/2024 con chiarimenti sulla Residenza fiscale di enti e persone fisiche

La nuova residenza fiscale nello smart working

I chiarimenti dell'Agenzia sulle novità normative in tema di residenza fiscale per il lavoro agile (smart working) apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Frontalieri con rientro settimanale: norma retroattiva nel DDL Bilancio 2025

Nella nuova legge di bilancio prevista una norma di interpretazione autentica che estende l'applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.