In arrivo la prima tranche dell'una tantum prevista dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale addetto ai servizi all’infanzia ed alle scuole dell’infanzia non statali FISM del 1 marzo 2023 .
Si tratta di circa 95 euro che andrà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2023 proporzionata sulla base dell'effettivo lavoro prestato calcolando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
CCNL FISM aspetti economici
Il rinnovo prevede dal punto di vista economico :
- aumento di 80,00 euro lordi mensili per i docenti, da riparametrare sugli stipendi dei livelli del personale;
- salario di anzianità pari a 15,00 euro per i lavoratori che al 1° settembre 2023 abbiano maturato almeno 2 anni di servizio presso lo stesso ente;
- una tantum per carenza contrattuale di 190 euro
- la definizione di strumenti di welfare aziendale;
- l’opzione di ingresso del Fondo di previdenza complementare ESPERO.
Piu in dettaglio :
- un aumento complessivo del minimo tabellare di 80 euro mensili per il livello VI (docenti), da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento, in due tranches:
- euro 40,00 dal 1° settembre 2022;
- euro 40,00 dal 1° settembre 2023.
- un salario di anzianità a tutto il personale che, al 1° settembre 2023, abbia maturato almeno 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso ente pari a 15 euro mensili per 13 mensilità
- una indennità una tantum al personale assunto alla data del 1 settembre 2023 per la carenza contrattuale da riconoscere per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 e il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023, parametrata all'orario di lavoro con i seguenti importi
- euro 104,00 per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020;
- euro 84,50 per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.
Di seguito riportiamo le tabelle complete relative agli aumenti contrattuali previsti e ai nuovi minimi
CCNL Scuole materne FISM tabelle retributive
Livello | Aumento | Aumento | Totale aumento |
1 | 34,88 | 34,88 | 69,76 |
2 | 36,25 | 36,25 | 72,50 |
3 | 36,30 | 36,30 | 72,60 |
4 | 37,46 | 37,46 | 74,93 |
5 | 39,50 | 39,50 | 79,01 |
6 | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
7 | 43,95 | 43,95 | 87,89 |
8 | 44,94 | 44,94 | 89,88 |
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
Livello | Minimi | Minimi | Minimi |
1 | 1.312,06 | 1.346,94 | 1.381,82 |
2 | 1.363,46 | 1.399,71 | 1.435,96 |
3 | 1.365,44 | 1.401,74 | 1.438,04 |
4 | 1.409,12 | 1.446,58 | 1.484,05 |
5 | 1.485,86 | 1.525,36 | 1.564,87 |
6 | 1.504,55 | 1.544,55 | 1.584,55 |
7 | 1.652,99 | 1.696,94 | 1.740,88 |
8 | 1.690,38 | 1.735,32 | 1.780,26 |
Welfare contrattuale
Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, le aziende devono attivare servizi di welfare del valore di 200 euro, che i dipendenti devono utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo.
Il beneficio è a favore di tutti i lavoratori non in prova, in forza alla data del 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno. (1°gennaio – 31 dicembre)
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita e né indennizzata nel periodo 1°settembre - 31 dicembre di ciascun anno.
I corrispondenti importi possono essere destinati, a scelta del lavoratore , al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”.