La norma relativa alle agevolazioni sugli investimenti dei beni strumentali e industria ha subito diverse modifiche nel corso del tempo.
Con la recente approvazione del Decreto Milleproroghe 2023, viene concesso più di tempo per l’effettuazione degli investimenti di beni strumentali nuovi prenotati nel 2022.
Il nuovo termine per la consegna dei beni materiali (sia ordinari che 4.0) viene infatti prorogato dal 30.09.2023 (in precedenza era al 30.06.2023) al 30.11.2023, fatta eccezione per i beni immateriali 4.0 (termine ancorato al 30 giugno 2023).
Pertanto, le imprese che hanno ordinato entro il 31 dicembre 2022, con pagamento di un acconto pari almeno al 20%, beni strumentali materiali con le caratteristiche dell'allegato A) alla legge 232/2016 oppure beni strumentali materiali “ordinari” (cioè non 4.0) previsti dal comma 1055 della legge 178/2020, possono usufruire del credito di imposta previsto dal comma 1057 della legge 178/2020 qualora effettuino l’acquisto entro il 30 novembre 2023.
Ricordiamo infine che per effetto del decreto Aiuti (Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50), il legislatore aveva esteso l’orizzonte temporale di applicazione del contributo 4.0, ma riducendo l’entità del beneficio dal 2023.
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Allo stato attuale della normativa il credito sui nuovi investimenti prevede quanto segue:
Beni strumentali ordinari
- Per i beni “ordinari” (quindi non qualificabili come 4.0) sia materiali che immateriali, un credito pari al 6% dell’investimento (con un limite massimo di spesa di 2 milioni per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali) purché:
- l’investimento sia completato entro il 31.12.2022,
- oppure, il bene sia consegnato entro il 30.11.2023 ma con prenotazione effettuata entro il 31.12.2022, quindi con acconto del 20% versato e accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro il 31.12.2022.
Il credito si azzererà del tutto per gli investimenti effettuati nel 2023.
Beni strumentali 4.0
- Per i beni materiali “4.0” (ossia i beni di cui alla tabella A della legge 232/16) l’entità del credito per gli investimenti completati nel 2022 o “prenotati” nel 2022 e consegnati entro il 30.11.2023 è pari al 40% fino a 2,5 milioni, 20% fino a 10 milioni e 10% oltre 10 e fino a 20 milioni.
Dal 2023 il credito di fatto si dimezza (20% - 10% - 5%) mantenendo una logica decrescente in ragione dell’ammontare investito. - Per i beni immateriali “4.0” (tabella B della legge 232/16) il credito per l’anno 2022 era stato potenziato al 50% (e con una spesa massima di 1 milione). In questo caso rimane la condizione della consegna al 30.06.2023 purché vi sia l’acconto del 20% versato entro il 31.12.2022.
Dal 2023 il credito scende al 20%.
Uno specchietto di sintesi certamente facilita l’inquadramento di tutte le fattispecie appena descritte, integrato anche con il caso degli investimenti prenotati ancora nel 2021 e con consegna da perfezionare entro fine 2022:
Investimento "prenotato" nel 2021 con consegna al 31.12.2022 | Investimento completato nel 2022 | Investimento "prenotato" nel 2022 con consegna al 30.06.2023 o 30.11.2023 a seconda del bene | Investimento completato nel 2023 | ||
Beni strumentali "Ordinari" | Materiali | 10% | 6% (spesa max 2 milioni di euro) | 6% (spesa max 2 milioni di euro) investimenti consegnati entro il 30 novembre 2023 | 0% |
Immateriali | 10% (spesa max 1 milione di euro) | 6% (spesa max 1 milione di euro) | 6% (spesa max 1 milione di euro) investimenti consegnati entro il 30 novembre 2023 | 0% | |
Beni strumentali "4.0" | Materiali | 50% - 30% - 10% (spesa max 2,5 milioni - 10 milioni - 20 milioni di euro) | 40% - 20% - 10% (spesa max 2,5 milioni - 10 milioni - 20 milioni di euro) | 40% - 20% - 10% (spesa max 2,5 milioni - 10 milioni - 20 milioni di euro) investimenti consegnati entro il 30 novembre 2023 | 20% - 10% - 5% (spesa max 2,5 milioni - 10 milioni - 20 milioni di euro) |
Immateriali | 20% (spesa max 1 milione di euro) | 50% (spesa max 1 milione di euro) | 50% (spesa max 1 milione di euro) investimenti consegnati entro il 30 giugno 2023 | 20% |
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