Con Risposta a interpello n 517 del 18 ottobre 2022 le Entrate chiariscono aspetti relativi al Quadro SO del Modello 770 ed eventuale ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997).
Viene chiarito che gli intermediari finanziari che intervengano, anche in qualità di controparti, in cessioni e altre operazioni che generano redditi diversi ex art 67 comma 1 lett. da c) a c-quinquies) del TUIR, cessioni di partecipazioni e di strumenti finanziari, devono comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente nel quadro SO del modello 770.
Nel dettaglio, l'istante società fiduciaria appartenente ad un gruppo riferisce di essere «autorizzata all'esercizio dell'amministrazione "statica" di patrimoni per conto terzi ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Conseguentemente è iscritta nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TU
La società «è ricompresa fra i soggetti che - secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997 (...) - intervengono «anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo [67], del testo unico delle imposte sui redditi, (...)», pertanto, «relativamente alle Operazioni per le quali «non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7» del medesimo d.lgs. n. 461 del 1997, (...) è soggetta agli obblighi stabiliti dall'Art. 10, comma 1, e, in particolare, come anche previsto dalle istruzioni al Modello 770 (...), deve «comunica[re] all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente»».
Tuttavia, essa «relativamente al periodo d'imposta 2020 (...) avrebbe dovuto (...) comunicare, al fine di assolvere l'obbligo predetto, le Operazioni nelle quali essa era intervenuta. (...), per un errore materiale, (...) ha omesso di indicare nel Quadro SO i dati relativi a talune delle predette Operazioni».
La società intende procedere al ravvedimento operoso, presentando dichiarazione integrativa e versando la sanzione pertanto chiede quale sia la condotta sanzionabile.
Le Entrate chiariscono che von la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 è stato sottolineato che «L'obbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate nell'ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo. In questi ultimi casi, infatti, le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari. Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito poste in essere nell'ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per l'applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché è inibito dalle norme di riferimento l'esercizio delle opzioni. (...). È il caso di sottolineare che la segnalazione in questione non attiene a "redditi" ma ad operazioni suscettibili (anche potenzialmente e in futuro) di produrre redditi per il soggetto che ha disposto l'operazione. Pertanto, l'intermediario è tenuto a comunicare l'ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di controparte, e non i redditi e le perdite che l'operazione ha originato».
Nel caso in questione, l'Agenzia specifica che è evidente che l'adempimento violato consiste nella comunicazione all'amministrazione finanziaria dei "dati relativi alle singole operazioni", a nulla rilevando il mezzo utilizzato, quadro SO del modello 770, ovvero la circostanza che le operazioni non comunicate si riferiscano ad un solo soggetto o a più soggetti.
Ne consegue che, l'istante ha facoltà di regolarizzare l'omessa comunicazione dei dati disposta dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, mediante la presentazione, per l'anno d'imposta 2020, di una dichiarazione integrativa del modello 770/2021 (indicando nel quadro SO le operazioni omesse).
Essa ha la facoltà di definire le sanzioni applicabili alla omessa comunicazione di ogni singola operazione (pari a 516,46 euro per ogni singola violazione commessa) avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte dall'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Infine, viene ribadito che non è consentito avvalersi del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, in sede di ravvedimento operoso, essendo consentito ai soli uffici dell'amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione.