Con Provvedimento n 389471 del 18 ottobre le Entrate in attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 forniscono le regole delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2018 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Ricordiamo innanzitutto che i registri di cui si tratta sono:
- registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato),
- SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale),
- SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura)
Le comunicazioni hanno lo scopo di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.
Nelle comunicazioni, inviate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, sono presenti i seguenti dati:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
c) data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2018;
d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2018 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
Aiuti di stato periodo d'imposta 2018: come regolarizzare le anomalie
Il provvedimento specifica che:
- qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi:
- “Codice attività ATECO”,
- “Settore”,
- “Codice Regione”,
- “Codice Comune”,
- “Dimensione impresa”
- e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati,
- qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Con riferimento alle violazioni suddette sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.