Nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs n. 149 2022 che attua la legge delega n. 206/2021 in materia di "processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".
Tra le novità si segnala in materia giuslavoristica l'articolo 9 del decreto che introduce il nuovo articolo 2-ter al DL n. 132/2014.
La nuova prevede la possibilità per le parti in contrasto (datore di lavoro/committente e lavoratore/collaboratore) di ricorrere alla negoziazione assistita, ovvero il tentativo di conciliazione senza l'intervento del tribunale ma con l'assistenza obbligatoria di professionisti che possono essere :
- avvocati o
- consulenti del lavoro.
L’accordo consensuale che si raggiunge è equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta”: si tratta quindi di titolo esecutivo.
La novità giunge dopo un lungo cammino di discussione sul tema; infatti la possibilità era stata già prevista dal decreto legge 132 2014 che ha inntrodotto la "degiurisdizionalizzazione" in molti altri ambiti, ma era stata espunta nel corso della conversione in legge per l'opposizione di associazioni sindacali e datoriali .
Va sottolineato che all'accordo raggiunto con la procedura di negoziazione assistita resta sempre applicabile l'articolo 2113, comma 4, c.c.. che prescrive:
"Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'. "