Nella risposta a interpello 1 2022 del 17 ottobre, la Direzione rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito ieri che il committente ha la responsabilità solidale con appaltatore e subappaltatore in materia retributiva e contributiva (ex art 29 comma 2 del dlgs 276 2003) verso i lavoratori anche nei casi di appalto di piu servizi di logistica, tra cui il trasporto di cose.
La questione era stata sottoposta dai sindacati di categoria della CISL e CGIL che si chiedevano se costituisse una limitazione l’articolo 1677 bis c.c." Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose" così come recentemente modificato dall’art icolo 37 bis del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni , il quale specifica che :
“Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.
A riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Ufficio legislativo del Ministero, la Drezione precisa che il regime di responsabilità solidale negli appalti del dgls 276 2003 è certamente applicabile anche per la tipologia contrattuale, ormai largamente diffusa, come il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.
Sul’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili” viene ricordata la circolare n. 17 del l’ 11 luglio 2012, che aveva precisato che tale disciplina si applica :
- sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto,
- sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto” caratterizzato da " predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009).
La nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c modificato, infatti, conferma che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra comunque tra i contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.
Il vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà , sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose.
Il ministero non ritiene dunque che il regime di solidarieta che ciò possa essere ininficiato dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del commit-nte che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso .
Su questo richiama la posizione della giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale 254 -2017 che ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003: finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, anche nei casi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione.