Il decreto-legge n. 144/2022 (Aiuti ter) ha previsto all’articolo 18, comma 1 che i datori di lavoro anticipino nella busta paga di novembre un nuovo bonus da 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile non eccedente l'importo di 1.538 euro. Il credito maturato viene poi compensato attraverso la denuncia UniEmens.
Con la circolare 116 del 17 ottobre 2022 l'istituto ha fornito alcune specifiche e le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens per il recupero dei bonus.
INPS evidenzia in particolare che:
- Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, sia imprenditori che lavoratori autonomi
- l’erogazione della indennità, è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione non è previsto per tali lavoratori, che la riceveranno direttamente dall'INPS (le modalità sono state comunicate con la circolare 127 del 16 novembre 2022)
- sono esclusi anche i rapporti di lavoro domestico
- lo stesso bonus spetta ai lavoratori a tempo parziale
- nella valutazione del tetto della retribuzione fa fede l'imponibile previdenziale teorico e vanno considerate anche le somme escluse da imposizione contributiva per superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.
- il bonus , con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.
- l’indennità va erogata al lavoratore anche nel caso la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro ( si veda il flusso UniEmens, elemento <RetribTeorica> di <DatiRetributivi>).
- l'indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, in assenza di retribuzione a causa di eventi non coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, aspettativa non retribuita).
- Il bonus è riconosciuto in via automatica, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari,“di non essere titolare delle prestazioni erogate direttamente dall'INPS o da altri datori di lavoro
- con la retribuzione di novembre 2022,, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche a i lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, in forza a novembre 2022 (mentre per quelli cessati il bonus è corrisposto dall'INPS)
AGGIORNAMENTO 17 novembre 2022
INPS ha pubblicato in queste ore il messaggio 4159 del 17.11.2022 che aggiorna le istruzioni.
Si specifica in particolare , d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
Inoltre viene precisato che nei casi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali,potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.
Vengono quindi aggiornate le istruzioni operative per Uniemens come segue.
Esposizione Uniemens bonus 150 euro
- Esposizione POS CONTRIBUTIVA
L’elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato indicando l’imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell’eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica.
I datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “2022-11”
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
- Esposizione <ListaPosPA> del flusso UniEmens
nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, l’elemento <RecuperoSgravi> dovrà essere compilato nel modo seguente:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere dichiarato l’importo della retribuzione imponibile per la quale è riconosciuta l’erogazione dell’indennità una tantum oggetto di recupero, che naturalmente non potrà superare l’importo di 1.538,00 euro;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare pari a 150 euro.
- Esposizione nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
i datori di lavoro agricoli che corrispondono l’indennità nel mese di dicembre 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022 valorizzeranno, nella denuncia di competenza dicembre 2022, in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che ha il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144” (cfr. la circolare n. 116/2022).
A integrazione di quanto indicato nella circolare n. 43/2022, INPS precisa che il codice 9, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, potrà essere utilizzato anche per indicare l’importo della tredicesima, laddove la stessa sia erogata nel mese novembre 2022.