Nel corso degli ultimi anni, le norme utili alla gestione di un’attività di farmacia hanno subito numerosi cambiamenti.
Scopo di questa evoluzione normativa è stato quello di garantire una maggiore libertà concorrenziale nello svolgimento di questa caratteristica attività.
Degne di nota sono le novità normative introdotte dalla L. n 124 del 4/08/2017 c.d. Decreto concorrenza, mediante il quale è stata ampliata la tipologia dei soggetti che possono acquisire una farmacia.
Titolarità e tipologia di una farmacia
Secondo la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, possono essere titolari di una farmacia i seguenti soggetti:
- farmacisti iscritti all’albo e forniti di idoneità professionale;
- società di persone formate anche da soggetti non farmacisti;
- società di capitali con soci non farmacisti;
- società cooperative a responsabilità limitata.
Attenzione al fatto che la direzione di una farmacia gestita da una società, sia essa di persone o di capitali, deve essere obbligatoriamente affidata ad un farmacista persona fisica non obbligatoriamente titolare di quote di partecipazione nella società.
Al fine di evitare che diventino proprietarie di farmacie poche e grandi società, spesso vere e proprie multinazionali di settore, vi è una norma che prevede che ogni società di gestione possa detenere, direttamente o indirettamente, un numero di farmacie non superiore al 20% di tutte le attività risultanti in una data Regione.
Inoltre, uno specifico divieto viene posto alle società proprietarie di ambulatori e strutture medico-sanitarie, le quali non possono detenere farmacie o partecipare come soci in società titolari di farmacie private.
Inoltre, la legge n.124/2017 ha allargato il novero delle incompatibilità prevedendo che la persona fisica socio di società sia essa di persone o di capitali proprietaria di farmacie non può:
- esplicare attività nel settore della produzione del farmaco;
- esplicare attività nel settore dell’informazione scientifica del farmaco;
- esercitare la professione medica; • essere titolare individuale o gestore provvisorio di farmacia;
- essere direttore o collaboratore di altra farmacia della quale non è socio;
- essere parte di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
I ricavi della farmacia
Nello specifico, nell'attività della farmacia ci sono:
- le vendite da banco: sono rappresentate dalle vendite effettuate senza ricorso a convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale e dalle vendite di prodotti non farmaci. Tale tipologia di ricavo genera, per l’attività di farmacia, degli incassi immediati;
- le vendite con prescrizione medica: sono le vendite effettuate dietro presentazione della “ricetta” del medico di base; tale tipologia di attività comporta la convenzione con il SSN e l’immediato incasso del ticket, salvo poi ricevere, successivamente, l’accredito da parte della ASL di competenza. Il Ticket è il contributo che il cittadino da alla spesa sanitaria pagando una quota specifica per alcune prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza. Attualmente, infatti, i ticket riguardano prestazioni specialistiche, prestazioni di pronto soccorso, cure termali, farmaci.
- i farmaci venduti in relazione a determinate patologie (per esempio farmaci destinati a diabetici e soggetti non auto sufficienti) e i farmaci DPC (ovvero “dispensati per conto”);
- gli indennizzi e contributi: è il caso dei contributi corrisposti dall’Assinde in relazione al riciclo di farmaci scaduti ovvero dei contributi corrisposti alle farmacie rurali;
- le erogazione di servizi e attività connesse.
Per ciascuna delle suddette categorie occorreno differenti regimi contabili e fiscali applicabili soprattutto in relazione all’imposta sul valore aggiunto in quanto, in relazione alle diverse tipologie di prodotti venduti, possono sorgere differenti modalità di assoggettabilità IVA. Si possono trovare infatti beni che scontano IVA al 4%, al 10% e al 22%.