Pubblicato il 12 ottobre il Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'economia e delle infrastrutture del 28 settembre 2022 che detta le regole sulla possibile esclusione dalle gare di apppalto per gli operatori economici che abbiano violato le norme tributarie e siano ancora in attesa di giudizio definitivo .
La violazione deve però essere almeno pari a a 35mila euro e al 10% del valore dell'appalto .
Qui il testo del decreto. Vediamo di seguito in sintesi gli aspetti principali
Il decreto attua la previsione dell'’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) che prevede la possibilità per una stazione appaltante di escludere dalle gare non solo imprese colpevoli di violazioni gravi, definitivamente accertate ma anche per violazioni non definitivamente accertate.
Viene previsto in particolare che si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita' emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Le soglie di esclusione definite dal decreto sono due:
- l'inottemperanza per importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto con esclusione di sanzioni e interessi . Si specifica che per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
- in ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
Viene precisato infine che la violazione grave si considera non definitivamente accertata, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo
di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.