HOME

/

FISCO

/

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

/

SUPERBONUS: PER LE ONLUS MAGGIORATO IL TETTO DI SPESA

Superbonus: per le ONLUS maggiorato il tetto di spesa

Modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessa alle detrazione da superbonus a favore di una Fondazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla luce di un chiarimento fornito dalle Entrate tramite FAQ del 12 ottobre, relativo alla compilazione della comunicazione di cessione dei bonus edilizi per una Onlus (leggi Comunicazione cessione superbonus ONLUS: come compilarla) torna d'attualità la Risposta a interpello n 340 del 23 giugno 2022

Con questo documento di prassi le Entrate hanno fornito chiarimenti e un quadro di riepilogo dell'ambito applicativo delle modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi alle detrazioni da superbonus a favore di una Fondazione (comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio)

La Fondazione istante, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), intendeva effettuare degli interventi su un complesso immobiliare di sua proprietà, adibito ad attività assistenziali istituzionali, ed intende fruire, ai fini del Superbonus della modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessa alla predetta detrazione indicata nel comma 10-bis del medesimo articolo 119, introdotto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77. 

L'Istante fa presente che, come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione dell'8 novembre 2021, i membri del Consiglio medesimo hanno deliberato all'unanimità di rinunciare a tutti i compensi ed indennità loro spettanti a far data dal 1° gennaio 2022 e che, dalla medesima data, non percepiscono alcun compenso per le attività lavorative svolte su deleghe specifiche 

La Onlus chiede se sia ostativa la circostanza che i membri del consiglio di amministrazione abbiano percepito compensi o indennità di carica relativi alle attività istituzionali ancorché vi abbiano rinunciato prima dell'inizio dei lavori oggetto delle agevolazioni fiscali e per tutta la loro durata. 

Superbonus: i requisiti per le ONLUS di maggiorazione del tetto di spesa

Con riguardo ai soggetti ammessi al Superbonus, il comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l'altro, alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Come chiarito dalla circolare n. 30/E del 2020, 

  • alla ONLUS, OdV, e APS, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, 
  • il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, 
  • fermo restando l'esclusione in base al quale il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico (comma 15-bis dell'articolo 119)
  • non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. 

L'agenzia specifica che per le ONLUS, le OdV e le APS, il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in condominio e, dunque, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti

L'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tuttavia, anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel citato articolo 119, ovvero tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare. 

L'articolo 33 del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di rendere più eque per i detti soggetti (ONLUS, le OdV e le APS) le modalità applicative del Superbonus, ha introdotto il comma 10-bis ai sensi del quale: "Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)"

La maggiorazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 

  1. deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi sociosanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; 
  2. gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell'articolo 119.

L'agenzia chiarisce che con riferimento alla condizione che «i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica» si ritiene che detta condizione debba sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e debba permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione.

Tanto premesso, considerato che dall'analisi della documentazione acquisita emerge che i membri del Consiglio di Amministrazione hanno percepito compensi a far data dal 1 giugno 2021, avendo rinunciato a tutti i medesimi compensi ed indennità a loro spettanti solo a far data dal 1° gennaio 2022, la Fondazione Istante non può avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus disciplinata dal citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Allegato

Risposta a interpello n 340 del 23 giugno 2022

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 22/11/2024 Bonus edilizi: comunicazione antiusura dal 3.12 per le banche

Provvedimento n 422331/2024 ADE con regole per la comunicazione antiusura sui bonus edilizi: invio dal 3 dicembre prossimo, come fare

Bonus edilizi: comunicazione antiusura dal 3.12 per le banche

Provvedimento n 422331/2024 ADE con regole per la comunicazione antiusura sui bonus edilizi: invio dal 3 dicembre prossimo, come fare

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Direttiva case green: cosa prevede per il 2025

La Direttiva UE anti inquinamento con regole per le ristrutturazioni: nella bozza di DDL di Bilancio 2025 nulla compare sullo stop al bonus caldaie a gas

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.