L'agenzia delle entrate con una FAQ datata 12 ottobre replica ad un dubbio di un contribuente sulla comunicazione di cessione del credito derivante dal superbonus per una ONLUS.
Il comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede per il Superbonus un limite di spesa maggiorato per gli interventi realizzati da taluni enti quali ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
In tale caso ci si domanda "come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del medesimo decreto?"
In particolare, viene specificato che l’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che il limite di spesa per gli interventi ammessi al Superbonus realizzati da taluni enti, stabilito per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Come recita la norma, si tratta degli enti che:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.
Attenzione al fatto che il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (Per ulteriori approfondimenti leggi la Risposta a interpello n 340 del 23 giugno con la quale le Entrate chiariscono gli aspetti del superbonus per le onlus)
Nella FAQ del 12 ottobre le Entrate forniscono istruzioni operative sottolineando che la disposizione consente di applicare agli interventi effettuati su un fabbricato accatastato come singola unità immobiliare un limite di spesa maggiorato, pari a quello ordinariamente previsto per le singole unità immobiliari moltiplicato per il numero di unità abitative “virtuali” di cui si compone il fabbricato stesso.
In tal caso, la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, compilando e inviando una serie di comunicazioni del tipo previsto per gli interventi sulle singole unità immobiliari, in base al numero di unità abitative “virtuali” necessario per l’applicazione del limite di spesa maggiorato.
Occorre distribuire tra le varie comunicazioni la spesa complessivamente sostenuta, la relativa detrazione e il credito trasferito ai vari cessionari/fornitori, indicando in ciascuna di esse gli stessi dati catastali.
In alternativa, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale dell’ente come condomino incaricato della trasmissione.
Nel quadro A, indicare un numero di unità immobiliari “virtuali” tale da ottenere un limite di spesa compatibile con la spesa complessivamente sostenuta.
Coerentemente compilare i quadri B, C (sezione II) e D, in particolare ripetendo sempre gli stessi dati catastali e il codice fiscale dell’ente come beneficiario.
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