La Corte di Cassazione nell'ordinanza 28406 del 29.2022 afferma sono legittime le doppie sanzioni per violazioni in materia di lavoro e di immigrazione irregolare per il datore di lavoro, spiegando che l'illecito penale non assorbe le irregolarità amminstrative. Vediamo maggiori dettagli di seguito.
Violazioni contributive e immigrazione irregolare
Il caso riguardava una srl unipersonale edile il cui titolare era stato raggiunto da sanzioni amministrative per avere occupato, per 554 giornate, un lavoratore ucraino senza che la sua presenza risultasse dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Sia il tribunale che la corte territoriale hanno respinto i suoi ricorsi sia in merito alla maturazione della prescrizione che in merito alla sanzione aggiuntiva prevista dall'art 36 comma 7 dl223 2006 che prescrive:" Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata"
La Cassazione respinge il ricorso del datore di lavoro, confermando la sentenza di merito. Viene ribadita infatti, in relazione ai lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, la cumulabilità delle due previsioni sanzionatorie:
- quella penale di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 e
- la maxisanzione amministrativa di cui all'art. 36 bis cit.,
come confermato anche dalla circolare del Ministero del lavoro n. 38 del 2010.
La sentenza precisa che "nel caso di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative...poste a tutela del prestatore di lavoro... non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro, in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza, che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina"
Precisa inoltre che: "le finalità sottese all’irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa sono diverse per cui non sussiste violazione del principio del divieto del “ne bis in idem”».