HOME

/

FISCO

/

ADEMPIMENTI IVA

/

PROFESSIONISTI: LA DETRAIBILITÀ DELL’IVA SULLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

Professionisti: la detraibilità dell’IVA sulle spese di ristrutturazione

La detrazione dell’IVA sulle spese di manutenzione straordinaria sostenute dal locatario è permessa se queste sono inerenti all’attività professionale esercitata nell’immobile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’ambito del lavoro autonomo, la deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione sostenute per l’immobile adibito all’attività professionale non presenta particolari rilevanze, essendo riconosciuta nel limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio dell’anno dai registri contabili. 

L’eventuale eccedenza è recuperabile nei cinque anni successivi. 

In caso di uso promiscuo dell’immobile, la deducibilità è limitata al cinquanta per cento.

In tema di IVA la questione, per le situazioni più semplici, come la manutenzione ordinaria, è ancora più semplice, dato che la detrazione dell’imposta è generalmente ammessa

Tuttavia la fattispecie può presentare delle caratteristiche tali per cui il diritto alla detrazione dovrà essere valutato in base a un più generale principio di inerenza, il cui scopo è quello di evitare situazioni abusive.

La situazione più sotto osservazione è quella delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dal locatario professionista (o in generale dal lavoratore autonomo) sull’immobile locato e adibito all’attività professionale.

La potenziale situazione abusiva deriva dalla constatazione che le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e in generale le migliorie, di norma sarebbero a carico del locatore, per cui il fatto che vengano sostenute dal locatario rappresenta un campanello d’allarme in relazione a possibili abusi.

In questa situazione gli abusi discendono dal fatto che il professionista per quelle spese avrebbe diritto alla detrazione dell’IVA, mentre il locatore possibilmente no.

Della questione si è di recente occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 14853/2022, la quale, in relazione alla situazione in esame, pone il punto sull’inerenza dei costi sostenuti, requisito necessario ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta.

Quella sull’inerenza è una valutazione che occorrerà effettuare per discriminare i profili di possibile abuso.

Partendo dalla constatazione che tali tipologie di spese non dovrebbero essere a carico del locatario, la Corte ci spiega che la discriminate, ai fini della valutazione dell’inerenza, è costituita dall’entità economica e dalla natura delle spese di ristrutturazione sostenute.

Se infatti le spese di adattamento dei locali all’attività professionale esercitata potranno di certo essere considerate inerenti, lo stesso non si potrà dire per una “ristrutturazione completa e radicale dell’immobile” in quanto tali spese “implicano il venir meno del requisito della pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione”.

In definitiva quindi, le spese di manutenzione straordinaria sostenute dal lavoratore autonomo su beni di terzi sono detraibili, fermo restando la necessità di valorizzare l’inerenza delle spese sostenute in relazione all’attività svolta.

Una tale impostazione della questione discende dalla necessità di scongiurare il potenziale proliferare di situazioni abusive, nel caso in cui il requisito di inerenza non sia effettivamente richiesto.

Però, se l’accertamento dell’inerenza di tipo qualitativo, legata alla tipologia di costi sostenuti, è qualcosa di immanente nel sistema tributario, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 14853/2022 si spinge oltre, richiedendo che sia oggetto di valutazione anche l’inerenza di tipo quantitativo, legata all’entità dei costi sostenuti, in quanto “l’ammontare degli esborsi per la ristrutturazione confligge con un canone di economicità che non trova obbiettiva giustificazione in rapporto alla entità elevata dei costi sostenuti”, secondo un principio caro a giurisprudenza e prassi nazionali che, però, non è egualmente insito nell’ordinamento.

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TURISMO · 17/07/2024 Regime IVA agenzie di viaggio: chiarimenti sulla base imponibile

Le Entrate con interpello del 15.07 chiariscono il perimetro della base imponibile del regime speciale IVA delle agenzie di viaggio

Regime IVA agenzie di viaggio: chiarimenti sulla base imponibile

Le Entrate con interpello del 15.07 chiariscono il perimetro della base imponibile del regime speciale IVA delle agenzie di viaggio

Immatricolazione auto da San Marino: regole Ade per esclusioni IVA

Immatricolazioni auto San marino e Vaticano: le Entrate pubblicano le regole per le istanze e le eventuali esclusioni dal pagamento IVA

Anomalie IVA 2021: lettere di compliance in arrivo

Il Fisco pubblica le regole per mettersi in regole per le anomali IVA 2021: provvedimento del 15 luglio

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.