La Circolare n. 33 del 6 ottobre pubblicata dall'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al Superbonus 110% relativo agli interventi effettuati su edifici unifamiliari effettuati da persone fisiche.
Si evidenzia che in data 7 ottobre è stata ripubblicata con "errata corrige" e modifiche alla pagina 32 rigo 8 indicando che per i SAL del 30% contano gli interventi effettuati anche se non pagati.
Ma andiamo con ordine.
Nella circolare vengono chiariti, tra gli altri, tre aspetti relativi al superbonus per:
- lavori con avanzamento del 30% entro il 30 settembre,
- lavori iniziati dopo il 30 giugno,
- lavori realizzati ma non pagati al 30 settembre.
Le Entrate specificano che come chiarito con la circolare n. 23/E del 2022, il secondo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come modificato, dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto Aiuti, prevede, nella formulazione attualmente in vigore, che «per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».
I contribuenti interessati, inoltre, possono scegliere se calcolare la predetta percentuale del 30 per cento considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione.
Pertanto, qualora alla predetta data del 30 settembre, non siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione nella misura del 110 per cento spetta con riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (così come stabilito dai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio).
La entrare chiariscono che essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30 per cento dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.
Superbonus villette: spetta fino al 31.12 per lavori iniziati dopo il 30 giugno
Le Entrate chiariscono che, in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data
Inoltre, essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30 per cento dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.
Superbonus villette: spetta per lavori eseguiti al 30 settembre anche se non pagati
Le Entrate nella circolare chiariscono che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Sintetizzando, il superbonus spetta per gli interventi agevolati effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, effettuati da persone fisiche, sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 a prescindere dal soddisfacimento della condizione del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Spetta anche sulle spese sostenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 per interventi avviati dopo il 30 giugno 2022, a patto che sia completato il 30% dei lavori alla data del 30 settembre 2022.
Concludendo si riporta il capoverso con l'errata corrige, contenente un esempio esemplificativo delle Entrate:
"Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro."
La parola "lavori", nella precedente versione della circolare era "pagamenti"