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ASSEGNO DI MATERNITÀ 2022: DIRITTI PIU AMPI PER EXTRACOMUNITARI

Assegno di maternità 2022: diritti piu ampi per extracomunitari

Ampliato il diritto all'assegno di maternità dello Stato per lavori discontinui ai cittadini extracomunitari. Ricordiamo di cosa si tratta e a chi spetta

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Con il messaggio 3656  del 6 ottobre 2022,  l'Inps informa dell'ampliamento del diritto all''assegno di maternità dello stato per i cittadini extracomunitari a a seguito della modifica apportata alla normativa vigente dal’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022.

Rivediamo in sintesi di cosa si tratta e le novità.

Assegno di maternità dello Stato: cos'è, requisiti e importo

L'Assegno di maternità  per lavori atipici e discontinui anche detto assegno di maternità dello Stato,  è  una prestazione previdenziale a carico dell'INPS iistituita nel 1990 e regolata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  destinato ai lavoratori atipici e discontinui.

Si tratta di un assegno una tantum per ogni figlio nato o adottao,  il cui importo viene rivalutato annualmente.

 Per l’anno 2022 l’assegno è pari a euro 2.183,77. 

Si ricorda che l’assegno spetta:

  •  in misura intera se il genitore non ha ricevuto altri  trattamenti economici connessi alla maternità oppure 
  • in misura ridotta (quota differenziale) se il contributio di maternità ricevuto  è inferiore a quello dell’assegno.

 Hanno diritto i genitori , anche adottivi  o affidatari  residenti in italia e con cittadinanza italiana  o di uno Stato dell’Unione europea e i cittadini extracomunitari con permessi di soggiorno (v. sotto le novità)

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

  • se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
  • se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

Ulteriori dettagli sono stati forniti dall'INPS nella circolare 143-2001.

Le modalità per la domanda 

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

Va presentata all'INPS in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online dedicato;( si accede con SPID CIE o CNS)
  • Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 Le novità per i cittadini extracomunitari ai fini dell'assegno di maternità

La modifica apportata dalla legge 238 2021  ha ampliato le categorie di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. In particolare, hanno diritto :

1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)”;

2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;

3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;

4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Fonte immagine: Foto di Pexels da Pixabay

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