Con Risposta a interpello n 483 del 3 ottobre le entrate chiariscono dubbi in merito alla aliquota IVA applicabile ai dispositivi medici.
L'agenzi specifica che il parere favorevole all’aliquota agevolata, fornito dall’Agenzia delle Dogane competente, non lascia dubbi sul trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni dei prodotti proposti nell'interpello.
La Società Alfa riferisce di produrre, per conto di Beta, 5 prodotti e chiede se le cessioni di tali prodotti sono soggette all'aliquota IVA ridotta prevista dal Decreto IVA, alla Tabella A, parte III "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", n. 114, quali "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".
In base all'articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune".
L'Istante precisa di aver richiesto pareri all'Agenzia delle Dogane e Monopoli la quale afferma che i dispositivi in questione sono da ricomprendere nella voce 3004 della tariffa doganale.
L'agenzia replica che la circolare 10 aprile 2019 n. 8/E ha chiarito che la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019, fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento.
La norma di interpretazione autentica citata, tuttavia, non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.
La classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva di ADM e, dunque, anche la classificazione dei prodotti oggetto del presente interpello nell'ambito della voce doganale 3004.
L'Istante ha prodotto i necessari pareri di accertamento tecnico, rilasciati da ADM, pertanto. preso atto delle classificazioni nella voce 3004 effettuate da ADM, le cessioni dei prodotti oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.