Le Entrate, con pubblicazione di una FAQ sul proprio sito internet, rispondono ad una dubbio di un contribuente sul Credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0 e la relativa compilazione del Quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Credito d'imposta investimenti beni strumentali 4.0: istruzioni per il Quadro RU
Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016) entrato in funzione nel corso del 2021 ma interconnesso nel 2022.
In base al comma 1059 della legge n. 232 del 2016, l’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (nel caso di specie, 10 per cento del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), visto che la fruizione del credito d’imposta in misura piena (50 per cento) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Si chiede di sapere come va compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Le entrate specificano che l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando:
- nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0.
Le istruzioni di compilazione precisano che: “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”.
Inoltre, si sottolinea che l’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso.
La suddetta impresa deve riportare:
- nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni,
- nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto.
Resta fermo che, sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50 per cento del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10 per cento del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo.
Quindi, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023.
Si specifica che il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Le Entrate aggiungono inoltre che, per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene.
A seguito della connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.
Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità, la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.
Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.
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