E' stato firmato dal ministro del Lavoro Orlando il decreto interministeriale che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021 e 2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all'esposizione all'amianto nell'esecuzione di operazioni portuali.
Il provvedimento attende ora la firma del ministro dell'Economia Franco. Dal momento della pubblicazione sono previsti 60 giorni di tempo per l'invio delle domande all'INAIL.
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 20 milioni di euro, 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Si ricorda che potranno accedere alla prestazione gli eredi delle vittime che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale.
Potranno altresì presentare domanda le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale.
Inail emanerà una circolare di istruzioni gestirà le domande che potranno essere presentate, come detto entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
L'Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni si occupera come di consueto della procedura di valutazione della domanda e procederà all'erogazione della prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle Autorità di sistema portuale grazie al trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Vale la pena ricordare infine che sulla base di quanto stabilito dall’art. 4 del decreto 27 ottobre 2016, l’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale e nel rispetto dei limiti di spesa suddetti, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno .
La predetta percentuale sarà fissata, con determinazione del Presidente dell’Istituto, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo.