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DELOCALIZZAZIONI E CESSAZIONI: NUOVA STRETTA NEL DL AIUTI TER

Delocalizzazioni e cessazioni: nuova stretta nel DL Aiuti Ter

Il decreto Aiuti ter allunga i tempi della procedure sindacali contro i licenziamenti nelle grandi aziende e introduce nuove penali per cessazioni e delocalizzazioni

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Il decreto legge Aiuti ter 144 2022 prevede una ulteriore stretta sui datori di lavoro che intendono delocalizzare e -o cessare le attivita. Si parla delle imprese con almeno  250  dipendenti che prevedano il licenziamento di più di 50 dipendenti.

Vale la pena ricordare che la disciplina di contrasto alle delocalizzazioni è contenuta nella legge di bilancio 2022 legge 234 2021  e prevedeva la comunicazione preventiva delle intenzioni dei datori di lavoro alle rappresentanze sindacali,  Regioni, ministero del Lavoro, ministero dello Sviluppo economico e Anpal. Nei 60 giorni successivi  l’azienda doveva  elaborare un piano  per limitare le conseguenze economiche e sociali  sui dipendenti ed entro ulteriori 30 giorni era  previsto il confronto  con i sindacati e le istituzioni.

In questa cornice si inseriscono le novita dell’articolo 37 del decreto legge 144/2022  Aiuti ter ,  con procedure che si prolungano e un aumento esponenziale  della sanzione in caso di  licenziamenti collettivi per mancato accordo .

In particolare si prevede  che

  • sono nulli  i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione  o prima della decorrenza di 180 giorni o della firma dell'accordo 
  •  viene esteso da 30 a 120 giorni il termine entro il quale il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura deve essere discusso con le rappresentanze sindacali, e i  rappresentanti delle istituzioni
  •  in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo previsto dalla l 92 2012 ticket licenziamenti collettivi )  innalzato del 500 % (invece che del 50%). 
  • in caso di licenziamenti collettivi è reintrodotto l’obbligo di esame congiunto con i sindacati con la precedente durata massima di 45+30 giorni prevista dalla legge 223/1991.
  • In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro deve comunicare  mensilmente alle controparti lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. 
  • In base alle modifiche introdotte il datore di lavoro deve comunque dare evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale  nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 
  •  sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori, sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  all’esito della procedura
  •  il datore di lavoro  che cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno è  tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi,  a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti  nei 10 anni precedenti e ,  fino alla completa restituzione delle somme non potrà godere di  ulteriori sovvenzioni;
  •  la nuova disciplina si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del  decreto (23 settembre 2022) e non già concluse e in questo caso, il termine per la discussione con le controparti è prolungato a 120 giorni.
Fonte immagine: Foto di Frauke Feind da Pixabay

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