Nuovo messaggio INPS su anomalie nei calcolo dell'esonero contributivo dello 0,8% nelle buste paga 2022 per i lavoratori con reddito inferiore a 35mila euro incrementato dell'1,2% dal Decreto Aiuti bis, raggiungendo per il periodo luglio dicembre 2022 l'aliquota del 2%.
Si tratta del messaggio 4270-2022 del 25 novembre 2022. I dettagli sulle novità all'ultimo paragrafo.
Con il messaggio 3499 del 26 settembre 2022 l'INPS aveva fornito chiarimenti sull'applicazione e precisato le istruzioni per l'esposizione in Uniemens.
Un nuovo messaggio del 7 novembre il n. 4009-2022 introduce alcune rettifiche in tema di applicazione del taglio contributivo sui ratei di tredicesima (vedi sotto )
Istruzioni sconto contributivo dipendenti 2022
Riguardo all'applicazione l'istituto richiama le indicazioni fornite con la circolare 43 2022 e ricorda che che il limite mensile di 2.692 euro comprensivo dei ratei di tredicesima si riferisce a tutti i rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale. Il criterio specifico è che "la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima."
Si ricorda anche che malgrado il taglio contributivo resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Un altro chiarimento precisa che la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.
A integrazione di quanto già previsto nella circolare, INPS precisa che, al fine di evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d’anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione. Questo puo comportare la revisione dei cedolini di lavoratori cessati prima della pubblicazione del chiarimeno
Considerazioni del tutto similari , dice INPS, si applicano nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima.
Nel caso di trasformazioni del contratto da determinato a indeterminato o variazioni di orario , per determinare se l'esonero spetta, va preso in considerazione comunque l'imponibile totale mensile
Nel caso infine di diversi rapporti di lavoro contemporanei l'istituto sottolinea che il massimale deve essere applicato per ciascun rapporto in modo autonomo.
AGGIORNAMENTO 7 NOVEMBRE 2022
Rettifica istruzioni Uniemens ratei tredicesima
INPS chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento viene riconosciuta anche sui ratei di tredicesima dei mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
Quindi i datori di lavoro che nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”
A parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 3499/2022, si specifica che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
Invece i datori di lavoro che non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
I datori di lavoro che utilizzato invece il codice “L024”il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
Infine il messaggio fa presente che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Aggiornamento messaggio 25.11.2022
INPS comunica che in fase di elaborazione delle denunce mensili sono state riscontrate anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce Uniemens per i mesi da gennaio a luglio 2022, nelle quali diverse aziende hanno esposto imponibili secondo formati non previsti.
Sono in corso i necessari interventi per la risoluzione del problema anche per evitare di richiedere interventi ai datori di lavoro e agli intermediari . In ogni caso le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione “4K” attualmente sono bloccate; per la definizione delle stesse saranno date specifiche indicazioni alle Sedi territoriali.