Dopo la pubblicazione dell'atteso decreto sul bonus 200 euro per professionisti e autonomi sotto i 35mila euro INPS ha già pubblicato ieri le istruzioni operative per le domande relative ai propri iscritti con la circolare 103 2022.
I professionisti iscritti alle Casse devono invece rivolgersi direttamente al proprio ente di riferimento
La novità importante è che il nuovo decreto Aiuti ter , pubblicato il 21 settembre 2022 ha accordato un bonus aggiuntivo agli stessi beneficiari , se rientranti nella soglia di 20 mila euro di reddito.
(Leggi su questo anche 150 euro una tantum beneficiari e requisiti)
La circolare chiarisce che i beneficiari che rientrino in entrambi i limiti reddituali riceveranno in un unica erogazione entrambe le indennita quindi
- 350 euro per chi ha un reddito 2021 che non supera 20mila euro;
- 200 euro se il reddito è compreso tra 20.001 e 35mila euro.
In merito alla verifica del reddito si specifica che va considerato il reddito al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nella circolare l'istituto precisa meglio le categorie beneficiarie del bonus che sono
- artigiani ed esercenti attività commerciali;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti in Gestione separata.
Vedi in merito anche 200 euro professionisti e autonomi ecco il decreto
ATTENZIONE sono inclusi anche coadiuvanti e coadiutori delle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti,
La circolare riepiloga i requisiti ovvero
- l’iscrizione alle gestioni presente alla data del 18 maggio 2022,
- titolari di partita Iva attiva
- almeno un versamento contributivo con competenza a decorrere dall’anno 2020 (con esclusione dei soggetti per i quali non risultavano scadenze ordinarie per il pagamento dei contributi previdenziali; per coadiuvanti e coadiutori fa fede il versamento dei titolari.)
- assenza di trattamenti pensionistici.
- Non essere percettore dell'indennità 200 euro per requisiti diversi
Bonus autonomi: il reddito da considerare
La circolare precisa che : "Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo."
Le modalità per le domande
Il modello di domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul l sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza .
La piattaforma consente di monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
Si puo fare richiesta anche:
- tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
- attraverso gli Istituti di Patronato,
Come detto i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a una Cassa privata la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore deve rilasciare le seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro / oppure un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.
l'Inps sottolinea infine che per l’accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.