Nuove precisazioni INPS sulle modifiche alle indennità di maternità e di malattia previste per i lavoratori a termine e autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) spettacolo dopo le modifiche apportate dalla legge 106 2021 e 106 2022, sono giunte con il messaggio 3767 del 17 ottobre 2022.
Si ricorda che dal 1° luglio 2022, l'importo massimo della retribuzione giornaliera per le indennità economiche di malattia e maternità è stato elevato a 120 euro.
Non è cambiato invece il requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia fino all' inizio dell’evento.
Applicazione delle novità contributive ai periodi lavorativi settore spettacolo
Il messaggio 3767-2022 specifica che:
- le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo pari a 120 euro;
- le domande per periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente i massimale pari a 100 euro;
- le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
- le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.
Conguagli e Uniemens contributi lavoratori FPLS
Con il messaggio n. 3473 del 23 settembre 2022 l'INPS fornisce le indicazioni operative in merito alle modalita di conguaglio contributivo e compilazione Uniemens
Di conseguenza a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero .
Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso:
- “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e
- “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.
Le operazioni sopracitate potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.