HOME

/

FISCO

/

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

/

SOMME PER DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI IN CASSAZIONE: I CODICI TRIBUTO

Somme per definizione agevolata liti in Cassazione: i codici tributo

Pubblicata la risoluzione n 50 per il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata delle liti in Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

In data 23 settembre le Entrate hanno provveduto a pubblicare la Risoluzione n 50 per l'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

In particolare, si consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia, alle condizioni ivi indicate. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, è stato approvato il relativo modello di domanda (scarica qui modello e istruzioni) e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute. Leggi anche Definizione agevolata liti in Cassazione: pronto il modello per richiederla

Nel provvedimento si prevede tra l’altro, che:

  • il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in un’unica soluzione;
  • non è ammesso il pagamento rateale; 
  • per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento; 
  • è esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO”  esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:


La risoluzione precisa che:

  • il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio. 
  • Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate”, e nella “Tabella dei codici degli Uffici Provinciali - Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it,
  • il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia 
  • il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia). 

Attenzione al fatto che qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio)

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23.09.2022 n. 50

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 22/11/2024 CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

Cassetto fiscale: nuove funzionalità dal 20.11 anche per i professionisti

Cassetto fiscale: nuove funzionaslità di pagamento anche per i professionisti dal 20.11. Regole per gli avvisi bonari

Rottamazione quater: sesta rata entro il 9 dicembre

Rottamazione quater in scadenza al 30.11. La Riscossione ricorda i 5 gg di tolleranza e informa, sul proprio sito, che sono validi i pagamenti effettuati entro il 9.12

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.