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SOSPENSIONE RIMBORSI IVA: DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA

Sospensione rimborsi IVA: deve essere adeguatamente motivata

Con ordinanza n. 27165 la Cassazione specifica che la sospensione dei rimborsi d’imposta non può essere motivata da una "verifica in corso"

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Con ordinanza n. 27165/2022 la Cassazione specifica che provvedimenti che dispongono la sospensione dei rimborsi d’imposta devono essere adeguatamente motivati e quindi non basta indicare che è in "corso una verifica".

Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria aveva notificato un provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva ad una Curatela, ai sensi dell’articolo 38 bis del DPR 633/1972. 

La sospensione del rimborso era stata impugnata dalla Curatela davanti ai giudici tributari di primo grado, i quali avevano rilevato che il provvedimento di sospensione era del tutto carente di motivazione ed inidoneo. 

Tali conclusioni erano state condivise anche dalla CTR e l'Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Suprema corte.

La Suprema corte ha ricordato che i presupposti per disporre la sospensione dei rimborsi sono differenti, a seconda della norma utilizzata. 

Il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria ha inteso sospendere il rimborso richiesto dalla Curatela fallimentare riportava solamente questa motivazione: «è in corso una verifica»

A parte il richiamo espresso all'art. 38 bis, risulta del tutto insignificante, nel senso letterale di "privo" di significato, una motivazione formulata nei termini riportati. 

Dal richiamo generico all'art. 38 bis cit. risulta infatti del tutto incomprensibile quale fosse la fattispecie presa in esame dall'Amministrazione finanziaria per sospendere il rimborso, se cioè si trattava di accertamenti penali per operazioni inesistenti, così rientranti nell'alveo del comma 8 della norma (comma 3, ratione temporis vigente), oppure di altre ragioni che potessero giustificare la sospensione dello stesso. 

A fronte di una difesa che il ricorrente fonda sulla legittimità dell'utilizzo dello strumento cautelare previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, non si comprende, specifica la Cassazione, da cosa possa evincersi, leggendo il provvedimento impugnato, che l'Amministrazione finanziaria abbia fatto ricorso al fermo amministrativo. 

In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e va rigettato, dovendosi ribadire il principio secondo cui «in tema di rimborsi iva, la sospensione disposta dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 38 bis, comma 8, d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis disciplinata nel RGN 19612/2017 Consighiq e rei, Federici 5 6 comma 3 della medesima norma), costituisce una tutela cautelare specifica e circoscritta alle ipotesi di reato in essa richiamate (prima ai reati di cui all'articolo 4, comma 1, n. 5, del d.l. n. 429 del 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla, ora ad uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), che non impedisce all'Ufficio il ricorso ad ulteriori strumenti di tutela cautelare alternativi al primo, anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso, quali quello previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, o dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, a condizione che sussistano ragioni diverse da quelle presidiate dall'art. 38 bis, comma 8 cit., e sia adottato un formale provvedimento, da cui evincere la sussistenza dei presupposti richiesti dagli ulteriori strumenti cautelari invocati ed una adeguata motivazione». 

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