Con Risposta a interpello n 444 del 6 settembre 2022 le Entrate rispondono sulla agevolazione per le eliminazione delle barriere architettoniche.
In particolare, può fruire della detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), l’impresa che esegue gli interventi finalizzati alla necessaria rimozione degli ostacoli su immobili di sua proprietà concessi in locazione.
La Società istante riferisce di essere proprietaria di tre immobili regolarmente concessi in locazione, classificati tra i beni strumentali per natura.
Alcuni dei conduttori hanno chiesto al locatore istante di effettuare degli interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche
La Società istante chiede se può fruire della detrazione prevista dall'articolo 119-ter decreto-legge n. 34 del 2020.
Credito d’imposta barriere architettoniche: spetta alla impresa o ai detentori dell'immobile
L'agenzia replica che l'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), introdotto articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti:
- ai fini della determinazione delle imposte sui redditi,
- una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
- per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
- per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista nella misura del 50 per cento per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche ed al Superbonus e, a differenza di quest'ultima, non è vincolata all'effettuazione degli interventi "trainanti" e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119-ter.
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all'esistenza degli immobili oggetto di intervento, si deve ritenere che l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, la norma infatti intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Ne consegue che, la detrazione in esame spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".
Fermo restando quanto indicato in premessa, l'istante, nella misura in cui sostiene le spese per gli interventi agevolabili, e se le spese stesse siano rimaste a proprio carico, può fruire della detrazione di cui dell'articolo 119-ter del decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
Infine, si precisa che in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio la detrazione può spettare ai detentori dell'immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.