Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione aveva enunciato il seguente principio di diritto :
“Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa.”
“Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro”.
Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023, si conferma che se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società, le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
CIGD e TFR in caso di fallimento - Cassazione 25838/2022
Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da un’altra società, per effetto del trasferimento del ramo d’azienda.
Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .
La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l’intervento della cassa integrazione guadagni, operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;
La Corte ha ritenuto che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :
- ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamento da parte della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD (settembre 2012);
- Non ha diritto invece per quelle maturate da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.