Pubblicato ieri nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , il DM 9 ottobre 2024 , con il quale viene determinata la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano registrato casi di infortunio nel biennio 2022/2023,
La riduzione stabilita dalla legge 296 2006 viene fissata alla misura del 4,81% del premio dovuto nel 2024, in leggero ribasso rispetto al 2023, quando era stata stabilita al 4,99%
Si ricorda che per l'applicazione le imprese artigiane devono rispondere ai seguenti requisiti :
- essere in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008).
- non aver registrato tra i dipendenti infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio
- devono aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Giova forse specificare che anche che per l' applicazione delle riduzione si considerano gli infortuni denunciati, sia attraverso certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del datore di lavoro .
Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere e gli infortuni in franchigia ( ovvero gli infortuni con grado di menomazione ai fini dell'indennizzo inferiore al 6%)
La riduzione è applicabile sia ai premi della polizza dipendenti ovvero i premi ordinari , che ai premi della polizza artigiani ( premio speciale unitario).
Si ricorda che che l’INAIL è autorizzato dai ministeri ad effettuare anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese artigiane.