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RIALLINEAMENTO FISCALE: SANABILE LA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE

Riallineamento fiscale: sanabile la mancata comunicazione dell'opzione

Le Entrate chiariscono come ravvedersi e le sanzioni nel caso di omessa comunicazione di riallineamento fiscale

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Con Risposta a interpello n 443 del 2 settembre le Entrate forniscono chiarimenti sulla mancata comunicazione della opzione per il riallineamento fiscale e l'utilizzo della remissione in bonis.

L'istante riferisce che «nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31-12-2019 aveva iscritto in bilancio l'immobile industriale in cui esercita la propria attività, per l'importo di Euro [...], a fronte di un costo riconosciuto ai fini fiscali pari a Euro [...]. Il disallineamento era conseguente al fatto che (...) si era avvalsa della facoltà di rivalutare l'opificio industriale in cui esercita la propria l'attività, per l'importo di Euro [...], senza, tuttavia, conferire anche valenza fiscale alla predetta rivalutazione». 

L'istante «Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 8, del D.L. 14- 08-2020 n. 104, (...) ha ritenuto di procedere al riallineamento del valore fiscale dell'immobile corrispondendo la relativa imposta sostitutiva dovuta

Per un mero errore materiale, non ha comunicato l'esercizio dell'opzione per il citato riallineamento, omettendo di compilare il rigo RQ101, colonna 1 e colonna 2, del quadro RQ della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020 (modello Redditi SC 2021), tempestivamente presentata.

La citata omissione non è stata sanata con una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari di presentazione.

Ciò premesso, chiede se l'omessa comunicazione dell'opzione produca o meno la decadenza dal beneficio del riallineamento del valore fiscale dell'immobile. 

Le entrate chiariscono che con riferimento al momento di perfezionamento della rivalutazione, la circolare n. 11/E del 2009 ha espresso un principio di carattere generale secondo cui, «[...] l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva». 

Tale principio è stato successivamente ribadito laddove è stato confermato che, ai fini del perfezionamento dell'opzione per la rivalutazione, rileva la corretta compilazione del quadro RQ della dichiarazione annuale in cui l'opzione stessa è esercitata, mentre non conta a tal fine il versamento dell'imposta sostitutiva che, se omesso, insufficiente e/o tardivo, è oggetto di iscrizione a ruolo in sede di liquidazione della dichiarazione stessa.

Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, ritiene che sia comunque possibile rimediare all'omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell'istituto della "remissione in bonis" che, introdotto con l'articolo 2 del decreto  legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente. 

In particolare, «sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza», il contribuente può fruire di benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali laddove:

  • «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 
  • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; 
  • c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista». 

Al riguardo, la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, ha chiarito che «il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso [...]»

  • Pertanto è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis", ovvero: versando la sanzione minima prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (pari a 250 euro), senza ricorrere alla compensazione; 
  • effettuando l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendersi, come precisato dalla circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, con «la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso»

Nel caso specifico, tuttavia, considerato che il modello Redditi SC 2022 non riporta il quadro RQ101 espressamente dedicato ai "Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni" in relazione alla " Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020" - presente invece nel modello Redditi SC 2021 - l'istante può avvalersi della "remissione in bonis" esercitando, in via eccezionale, nel quadro RQ, l'opzione per il riallineamento in parola tramite una dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2020 (modello redditi SC 2021). 

Detta dichiarazione andrà, in ogni caso, presentata entro e non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva a quella in cui in cui opzione avrebbe dovuto essere tempestivamente esercitata, e congiuntamente andrà versata la sanzione pari a 250 euro.

Allegato

Risposta a interpello n 443 del 2 settembre 2022

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