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INTERESSI E SANZIONI INPS: TASSI IN DISCESA

Interessi e sanzioni INPS: tassi in discesa

INPS comunica i nuovi tassi di interesse dal 12.6.2024 per dilazione dei contributi previdenziali e sanzioni, dopo la decisione della BCE . Istruzioni e tabella di riepilogo

Ascolta la versione audio dell'articolo

A seguito dell'attesa diminuzione del tasso di sconto di 25 punti base,  decisa dalla Banca centrale Europea a seguito della discesa dell'inflazione il 6 giugno 2024,    l'istituto nazionale di previdenza   comunica che 

  • il tasso di interesse  per il differimento e la  rateizzazione dei contributi di   previdenza e assistenza, (art. 116 legge 388 2022),  scende al  10,25  % annuo
  • la misura delle sanzioni civili   passa  dal 9,75% al 9,50% (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).

Le nuove aliquote entrano in vigore  da oggi 12 giugno 2024.

QUI la tabella di riepilogo dei tassi BCE

 Vediamo di seguito maggiori dettagli comunicati, come di consueto,  dall'INPS con la circolare 71 dell'11 giugno  2024.

Tasso interesse per differimento e rateazione contributi INPS 

INPS  specifica che: 

  • con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno  2024 si applica il tasso  di interesse del   10,25%.
  • I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
  • Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,25%, è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

Sanzioni civili per mancati versamenti 

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al  9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).

Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa ( comma 10 art 116).

Sanzioni INPS ridotte  per procedure concorsuali

La circolare   precisa infine che  resta invariata l’applicazione: 

  • della riduzione massima pari al tasso legale (5%) e
  •  della riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%)

Come stabilito infatti  con la delibera del CDA INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002,  in caso di procedure concorsuali  la riduzione delle sanzioni ,  subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, ha limite  massimo non inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.


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