Con l'Interpello n. 1 del 19 luglio 2022 pubblicato il 25 agosto 2022 la Commissione sicurezza del MInistero del lavoro, dopo lunghi mesi di silenzio, ha risposto a una domanda dell'Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) sul tema della riunione periodica dei medici competenti nelle aziende con piu di 15 dipendenti.
Il quesito posto era il seguente: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”
Si ricorda che nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, deve indire almeno una volta l'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
Riunione periodica annuale dei medici competenti
Nella risposta la Commissione chiarisce che anche se il datore di lavoro come previsto dall'Art 39 comma 6 del DLGS 81 2008 abbia individuato un medico competente coordinatore , alla riunione periodica annuale devono in ogni caso essere invitati tutti i medici competenti che sono stati nominati.
La normativa prevede infatti precise prerogative e responsabilità in capo al medico competente, ma non si può però evincere per tale funzione la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell'ambito dell'unità produttiva.