La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24814/2022, rigetta il ricorso dell'INPS che chiedeva ad una azienda il versamento dei contributi non versati ritenendo che la corresponsione del cd. "premio di presenza" concordato a livello territoriale non possa rientrare nella nozione di premio di produttività che da diritto alla decontribuzione prevista dal DL 67 1997 .
La sentenza della Suprema Corte sostiene invece che il premio di risultato connesso alla riduzione dell'assenteismo puo dare diritto all'agevolazione fiscale purche tale criterio sia stato inserito in sede di contratto collettivo aziendale tra gli indicatori della produttività.
Il Caso riguardava in particolare una azienda che aveva applicato la detassazione sull'incentivo alla presenza dei propri dipendenti dal 2001 al 2004 costituito da un premio in denaro inversamente proporzionale al numero di assenze.
Il ricorso contro l'ingiunzione dell'istituto era stato accolto in quanto la corte di appello di Bologna aveva ritenuto applicabile tale disposizione in quanto correlato al parametro della produttivita ed ai risultati economici dell'impresa, posto che "alla maggiore presenza si connette inevitabilmente una maggiore produttività"
L'istituto argomentava invece che tale interpretazione sarebbe contraria alla ratio della norma infatti gli accordi di secondo livello in questo senso porterebbero a consentire la decontribuzione in qualsiasi caso di aumento di produzione. Infatti la riduzione delle assenze dei dipendenti produce un aumento quantitativo del tempo lavorato ma non l'efficienza nel suo utilizzo ai fini della maggiore produttività.
Il ricorso affermava che "la ratio del beneficio in esame sarebbe invece quella di escludere dalla contribuzione i compensi contrattuali di secondo livello correlati al miglioramento della produttività aziendale o al miglioramento della qualità del prodotto, oppure quelli che la contrattazione aziendale pone in esplicito collegamento con altri elementi spia della competitività dell'azienda, individuati dalla stessa fonte negoziale".
La Cassazione afferma in conclusione che la tesi dell'INPS " seppur suggestiva, non si regge sulla interpretazione corretta della disposizione sopra richiamata, imprimendole una specifica finalità delle modalità di incremento della produttività che non si rinviene nel dato testuale, né in ragioni di tipo sistematico. Per fruire della decontribuzione, dunque il premio aziendale è sufficiente che persegua il miglioramento in termini di produttività e di qualità delle prestazioni lavorative; pertanto, ben può legare l'attribuzione del premio ad aspetti quali la presenza. La disposizione non richiede altro
Decontribuzione premi di produttività
Si ricorda il testo letterale della norma citata . Il D.L. 25/03/1997, n. 67, art. 2, comma 1, nella versione in vigore dal 23 maggio 1999 al 31 dicembre 2007, applicabile alla fattispecie in esame, relativa al periodo 2001- 2004 dispone che:
1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.