A seguito del passaggio della gestione AGO dei giornalisti dipendenti da INPGI a INPS , realizzata il 1 luglio 20222, l' INAIL è intervenuta recentemente con una nota ricordando che fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni valgono ancora le regole INPGI.
A seguito di richieste di chiarimento, è stata pubblicata infatti il 16 agosto scorso l'Istruizione operativa n. 7750 dell'11 agosto 2022 che precisa che fino al 31 dicembre 2023 restano applicabili le regole INPGI. Ad esempio si conferma che i lavoratori in questione hanno due anni di tempo, dal verificarsi dell’evento infortunistico, per presentare le relative istanze di tutela. (vedi sotto).
Comunque i premi assicurativi calcolati con le modalità previgenti vengono riversati all’INAIL e i trattamenti sono a carico dell'istituto nazionale contro gli Infortuni sul lavoro
Solo dal 1° gennaio 2024 i lavoratori entreranno interamente nella tutela INAIL.
In particolare i datori di lavoro che hanno alle dipendenze giornalisti professionisti o pubblicisti con rapporto di lavoro subordinato saranno inquadrati nella gestione "industria, artigianato, terziario e altre attività".
Sono in corso comunque in un tavolo tecnico congiunto i necessari approfondimenti ministeriali, e saranno emanate eventualmente le istruzioni per il versamento di quanto dovuto senza oneri aggiuntivi.
Assicurazione Infortuni INPGI
L'assicurazione contro gli infortuni è stata istituita e disciplinata per la prima volta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico del 1955, e successivamente confermata in tutti i contratti di lavoro giornalistico, con progressiva elevazione dei massimali degli indennizzi.
L'assicurazione infortuni gestita dall'INPGI è disciplinata da apposito Regolamento. Il finanziamento della prestazione avviene attraverso il versamento di un contributo mensile all’INPGI, da parte dei datori di lavoro:
Per i giornalisti praticanti e i giornalisti con retribuzione pari o superiore a quella di redattore ordinario il contributo mensile è di Euro 11,88;
per i giornalisti con retribuzione inferiore a quella di redattore ordinario il contributo mensile è pari ad Euro 6,00.
EVENTI INDENNIZZABILI: Tutti gli infortuni da cui derivi un’ invalidità permanente parziale, totale, ovvero la morte.
Per “inabilità permanente parziale” si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro.
Sono indennizzabili solo gli infortuni che abbiano per conseguenza la riduzione dell’attitudine al lavoro in misura superiore al 5%.
MISURA DELL’INDENNIZZO
invalidità permanente totale: Euro 108.455,95;
invalidità permanente parziale: importo proporzionale all’ indennità permanente totale (Euro 1.084,56 per punto di invalidità);
morte Euro 92.962,24.
I giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura ridotta del 50%.Ulteriori informazioni sul sito INPGI www.inpgi.it l'ufficio competente Servizio Prestazioni è sito in Roma 00198 - Via Nizza, 35