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ASSEGNO SITUAZIONE FAMILIARE AL PERSONALE DIPLOMATICO: NOVITÀ DAL 1.3.2022

Assegno situazione familiare al personale diplomatico: novità dal 1.3.2022

Il decreto semplificazioni convertito in legge modifica l'assegno per situazioni di famiglia per i figli di personale diplomatico con l'introduzione dell'Assegno unico

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Nel Decreto semplificazioni n. 73 2022 convertito in legge è stato inserito un nuovo articolo, 38 bis,  che prevede la modifica della disciplina degli Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto    delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari  e  degli    istituti italiani di cultura all'estero.

In particolare l'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio 1967, n. 18,  viene modificato prevedendo dal 1° marzo 2022 :

  • per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non  separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento  della retribuzione annua base  , per un impiegato a contratto con  mansioni  esecutive  di  nuova  assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno  non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore  a 2.100 euro in ragione d'anno. 
  •  per ciascun figlio a carico,  un assegno pari all'8 per  cento  della  retribuzione  annua   base   stabilita,   conformemente all'articolo 157 dello stesso DPR  per un impiegato a contratto con mansioni esecutive  di nuova  assunzione  nella  medesima  sede  di  servizio. L'importo non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore a 2.100 euro in ragione  d'anno  per  ciascun  figlio  a  carico ed è esente da imposizione fiscale. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti  uguali  a chi esercita la responsabilita' genitoriale. 

Va sottolineato che  per figli si intendono: 

  a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; 

  b) i figli fino al compimento di 18 anni di eta'; 

  c) i figli di eta' compresa tra 18 e 21 anni non  compiuti,  per  i  quali ricorre una delle seguenti condizioni: 

  1) frequentano un corso di formazione  scolastica  o  professionale  ovvero un corso di laurea; 

  2)  svolgono  un  tirocinio  o  un'attivita'  lavorativa  con   una  retribuzione annua inferiore all'importo  della retribuzione base per  impiegati con mansione esecutiva nella stessa sede di servizio 

  3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro  presso  i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza; 

  4) svolgono il servizio civile universale in Italia; 

  d) i figli con disabilita', senza limiti di eta'. 

Si ricorda che agli effetti di questa previsione ,  il  coniuge,  la  parte  di  unione civile e i figli sono considerati a carico  quando  possiedono  un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della  retribuzione  annua  base  stabilita,  conformemente  all'articolo  157 del DPR 18 1967 per   un impiegato a contratto con  mansioni  esecutive  di  nuova  assunzione  nella medesima sede di servizio. 

In alternativa  i dipendenti possono optare per  i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022,  in  relazione  ai quali era in godimento l'assegno  per  il  nucleo  familiare,    un assegno ad personam non riassorbibile, di  importo  pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data.

 Gli assegni  cosi definiti  non sono cumulabili con gli  aumenti per situazioni  di  famiglia   regolati in precedenza dall'articolo  173  del presente decreto, 

  • con l'assegno unico e universale di cui al  decreto  legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, 
  • con l'assegno per il nucleo  familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,

. E' fatta salva l'applicazione della normativa  locale,  se  piu'  favorevole al lavoratore.


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