Con risposta a interpello n 911-486/2022 la Direzione Regionale della agenzia delle entrate della Toscana si esprime sulla disapplicazione delle società di comodo a causa della pandemia.
In particolare il quesito viene posto da una SRL che ha come oggetto della propria attività la gestione di immobili ad uso commerciale.
La società nel periodo 2019-2021, nell'esercizio dell'attività di gestione immobiliare che si estrinseca nella concessione in locazione dei cespiti immobiliari posseduti, ha gestito vari immobili e tra questi:
- un’unità immobiliare ad uso commerciale, concessa in locazione dal 2012, ad una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di una holding con possibilità di reperire sul mercato immobili commerciali in alternativa a quello offerto dalla società istante;
- un’unità immobiliare ad uso commerciale, concesso in locazione dal 2017, ad una controparte inadempiente verso la quale la società ha intentato azione esecutiva e solo nel corso del 2020, è stato quindi possibile locare l’immobile
- un’unità immobiliare ad uso ufficio, concessa in locazione ad un organo istituzionale
- un’unità immobiliare ad uso commerciale, rimasto inutilizzato dal 2020 a fine 2021 a causa delle difficoltà a reperire affittuari.
A causa della emergenza sanitaria le parti conduttrici del primo e terzo immobile hanno chiesto una consistente riduzione del canone di locazione.
In entrambi i casi la decisione di accettare un accordo non vantaggioso per la società immobiliare è stata determinata dal peso contrattuale delle controparti, clienti solvibili ed affidabili.
L’Agenzia con la risposta di cui si tratta ha riscontrato per gli immobili la sussistenza delle condizioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi minimi (art. 30 comma 4-bis della L. 724/94).
Secondo l'Agenzia le condizioni illustrate darebbero prova della esistenza di un periodo di “non normale svolgimento dell’attività”, fattispecie idonea a concretizzare le oggettive condizioni di disapplicazione richieste dalla norma sulle società di comodo.
Con questo parere si amplia la fattispecie relativa al non normale svolgimento dell’attività, imputandola alla situazione di crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, quale circostanza esogena e indipendente dalla volontà aziendale.
Concludendo, l'agenzia specifica che "si accoglie parzialmente l'istanza in esame. Più precisamente, l'accoglimento è limitato alle sole unità immobiliari menzionate nell'istanza non estendendosi alle altre unità immobiliari di proprietà dell'istante.
Sarà cura del contribuente provvedere ad effettuare il test di operatività conformemente a quanto sopra stabilito, eliminando nei calcoli il valore sia degli asset interessati dal presente parere, sia dei ricavi ad essi direttamente correlabili. I documenti normativi e di prassi sopra citati sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Normativa e prassi".