Con il Pronto Ordini n 135/2022 del 1 agosto 2022 il CNDCEC riepiloga i poteri della Commissione liquidazione parcelle dell'ordine e la prescrizione del credito.
In particolare è stato chiesto se la Commissione Liquidazione parcelle dell’Ordine possa emettere il parere di liquidazione degli onorari in merito ad una richiesta di opinamento di una parcella professionale avente ad oggetto prestazioni professionali effettuate in tempi risalenti al periodo 2008-2009, il cui diritto alla corresponsione del compenso sembrerebbe prescritto per il decorso del termine di cui all’art. 2956 c.c., senza che il richiedente abbia prodotto atti interruttivi della prescrizione.
Il CNDCEC,
premettendo che:
- la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge
- il parere è una valutazione tecnica sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate che viene emessa a conclusione di un procedimento amministrativo rispettoso delle forme e dei termini di cui alla L. n. 241/1990.
tenuto conto che,
- l’attività del Consiglio dell’Ordine in merito alla richiesta di opinamento della parcella è limitata all’esame di congruità del compenso richiesto rispetto i parametri/tariffe approvate,
ritiene che il Consiglio dell’Ordine chiamato ad emettere il proprio parere in materia di liquidazione degli onorari non possa esprimersi anche in merito alla concreta esigibilità del detto credito, essendo questione attinente esclusivamente al rapporto privatistico tra l’iscritto e il suo assistito.
Nel Pronto ordini di cui si tratta il CNDCEC specifica che per quanto attiene alla prescrizione del diritto al compenso per l’opera professionale, l’art. 2956, n. 2 c.c. prevede una prescrizione presuntiva triennale che decorre dalla data di conclusione dell’incarico.
Inoltre, può altresì operare il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2959 c.c. quando:
- la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c. non venga eccepita in giudizio dall’assistito,
- il debitore ammette che l’obbligazione di pagamento non è stata estinta,
- il debitore fa intendere che il debito sia stato pagato o comunque ne nega l’esistenza.
Sia che si applichi la prescrizione presuntiva sia che si applichi quella decennale viene evidenziato che la relativa eccezione non è rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 2938 c.c.), e quindi deve essere necessariamente eccepita tempestivamente dal debitore nel corso di un giudizio, e può anche essere rinunciata da parte del debitore medesimo.
Di conseguenza, rispetto una richiesta di opinamento di una parcella il Consiglio dell’Ordine o la Commissione liquidazione parcelle non avrebbe titolo a richiedere la produzione di eventuali atti interruttivi della prescrizione.