Il Decreto semplificazioni in sede di conversione, oltre a innovare l’impianto fiscale degli enti di Terzo settore (art. 26, comma 1)[1], apporta modifiche anche alla disciplina dettata per le imprese sociali (art. 26, comma 2).
Nel dettaglio:
- all’art. 16, comma 1 del vigente D.lgs. 112/2017 si introduce l’obbligo di destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali ad appositi fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. Infatti, le parole “possono destinare” (che rimandavano quindi a una facoltà) sono sostituite dalla formulazione “destinano”, introducendo quindi un obbligo a tutti gli effetti.
- all’articolo 18, comma 5 del vigente D.lgs. 112/2017, si prevede che fino al quinto periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (di cui al comma 9) le detrazioni /deduzioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
[1] Sul nuovo impianto fiscale degli ETS v., L. Gabbanelli, F. Moroni, M. Peta, Decreto Semplificazioni: come cambia la commercialità per gli ETS in Fisco e Tasse, 7 agosto 2022; delle stesse autrici, v. anche, Fiscalità Enti Terzo Settore. Le novità del Decreto Semplificazioni, in Fisco e Tasse, 13 agosto 2022.