Il D.Lgs. 104/2022, attuativo della direttiva Ue 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, ha introdotto nuovi obblighi informativi in capo a datori di lavoro e a committentin sulle condizioni del contratto di lavoro nonché alcune prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro.
Si ricorda che le tutele previste al Capo IV del decreto riguardano
- il lavoro subordinato
- le collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 81/2015,
- le co.co.co. ex art. 409 c.p.c.,
- le prestazioni occasionali
- i rapporti di lavoro somministrato,
- i rapporti di lavoro domestico,
- i lavoro dei marittimi e della pesca (cfr. art. 1 del DLgs. 104/2022).
Il decreto prevede in caso di violazione dei nuovi diritti alcune specifiche modalità e tempistiche per la risoluzione delle controversie, restando ferme la facoltà di
- ricorso alle autorita amministrative e giudiziarie,
- tentativi di conciliazione presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro ex art. 410 c.p.c., collegi di conciliazione e arbitrato di cui agli artt. 412 e 412-ter c.p.c. e camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazione.
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Sanzioni per mancata informazione decreto Trasparenza
Per i casi di mancata applicazione del diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela (obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2 del D. lgs. 104 2022) , è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
Inoltre, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 .
Le violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.
Sanzioni per comportamenti ritorsivi
Per i casi di licenziamento ritorsivo o comunque effetti sfavorevoli per il dipendente che richieda l'applicazione delle nuove norme il lavoratore può richiedere al datore di lavoro/committente le ragioni della cessazione del rapporto o degli altri trattamenti e deve ottenere una risposta scritta entro 7 giorni.
In caso di inadempienza il lavoratore puo fare denuncia anche tramite una organizzazione sindacale e chiedere l'accertamento della responsabilità all'ispettorato del lavoro competente
A seguito dell'accertamento è prevista " salvo che il fatto costituisca reato e ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall’invalidità dell’atto – l’applicazione della sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro (art. 13 comma 1 del DLgs. 104/2022).
Infine, in caso di ricorso all’autorità giudiziaria per licenziamento ritorsivo viene modificato l'onere della prova.
L'orientamento costante della Cassazione ad oggi prevedeva che fosse il lavoratore a dover provare sia la sussistenza dell’intento ritorsivo sia il fatto che costituisca motivo determinante per il recesso datoriale mentre la nuova norma chiede al datore di lavoro/committente la prova che il provvedimento non sia collegato alla richiesta di applicazione dei diritti previsti dal d.lgs 104-2022