E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 21 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sita stata riconosciuta protezione internazionale”.
Il beneficio , previsto dal'art. 1, comma 109, della legge 205 del 27 dicembre 2017, è applicabile dalle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
Contributi per assunzione rifugiati
L'agevolazione consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni (esclusi i premi e i contributi INAIL), nel limite massimo di 350 euro mensili.
Per i contributi sono disponibili ad oggi risorse pari 500 mila euro ma il budget potrà essere integrato da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro.
Ai fini dell'ammissione al beneficio, i lavoratori devono presentare alle cooperative sociali presso le quali sono stati assunti :
- copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, oppure
- qualora gia' in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.
L'agevolazione sarà riconosciuta in base all'ordine cronologico di invio all'INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Si attendono ora dall'INPS le istruzioni operative per la presentazione delle domande,
Protezione internazionale cosa prevede
La protezione internazionale è un insieme di diritti fondamentali riconosciuti dall’Italia a
- rifugiati ed a
- titolari di protezione sussidiaria.
I rifugiati sono le persone che hanno un timore fondato di essere perseguitate nel loro Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono ricevere protezione dal loro Paese di origine.
I titolari di protezione sussidiaria sono le persone che, pur non essendo rifugiate, corrono effettivamente il rischio di subire nel Paese di origine un grave danno (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante, pericolo di morte a causa di un conflitto armato).
La protezione internazionale garantisce innanzitutto il diritto a non essere rimpatriato e a soggiornare in Italia.