Con l'articolo 24 del DL semplificazioni, viene esteso anche al periodo d’imposta 2022 quanto disposto dal “Decreto Rilancio”in merito agli ISA. Veniva in particolare stabilito che:
art. 148, comma 1, lettera a) | fossero definite specifiche metodologie, basate su analisi ed elaborazioni, utilizzando – anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione – direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica |
art. 148, comma 1, lettera b) | potessero essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale, dopo aver valutato le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti |
Viene invece al contempo soppressa la disposizione secondo cui i termini per:
- l'approvazione degli indici – ordinariamente prevista entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
- per la loro eventuale integrazione – a regime da effettuarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento;
erano differiti, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione degli indici. Pertanto, per il solo periodo d’imposta 2022 vengono ripristinati i termini previsti dal D.L. 50/2017 per l’approvazione/integrazione degli ISA.
Quando riportato in precedenza non vale infatti per i periodi successivi al 2022: per questi viene infatti previsto che gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. A loro volta, le eventuali integrazioni degli indici sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali.
Da notare che, relativamente al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso:
- al 31.12.2019 e
- al 31.12.2020.
Allo stesso modo, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022 si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso:
- al 31.12.2020 e
- al 31.12.2021.