In sede di conversione del cd. Decreto Semplificazioni 2022, è stato aggiunto l'articolo 6-bis. In particolare, viene introdotto un nuovo comma 5-bis all’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000), in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione.
La nuova disposizione prevede che, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata ed entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della medesima.
Le modalità semplificate di comunicazione sono individuate dall’autorità fiscale con proprio provvedimento, anche mediante l’utilizzo di:
- messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario;
- posta elettronica, anche non certificata;
- applicazione “IO”.
Inoltre, con il medesimo provvedimento sono definite le modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la sopra citata comunicazione.
La comunicazione dell’esito negativo non pregiudica tuttavia l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Le disposizioni in esame non si applicano comunque alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 600/73) né dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni (in ambito IVA in base all'articolo 54-bis del DPR 633/72).