Con circolare n. 31 del 3 agosto 2022 INAIL fornisce le istruzioni operative in relazione ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto per i rapporti di lavoro in regime di codatorialità, con particolare riferimento
- all’inquadramento previdenziale e assicurativo,
- agli adempimenti nei confronti dell’Inail per l’assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un’impresa in rete.
L'istituto sottolinea che l’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è, quindi, considerata datore di lavoro a tutti gli effetti e tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Vengono inoltre indicate le regole per la determinazione dei premi dovuti e i profili operativi connessi alla responsabilità solidale, le istruzioni da seguire in caso di infortunio e di malattia professionale.
Inail richiama su tema anche le indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 315 di febbraio 2022.
Adempimenti INAIL datore di lavoro in codatorialità
Il datore di lavoro di riferimento deve assolvere a tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e in particolare:
1) a presentare le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;
2) ad effettuare l’autoliquidazione annuale dei premi
3) a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale ed a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.