HOME

/

FISCO

/

REDDITI PERSONE FISICHE 2024

/

TRADING: IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI SWAP (INTERESSI) OVERNIGHT E DEGLI INTERESSI ATTIVI

Trading: il trattamento fiscale degli swap (interessi) overnight e degli interessi attivi

Sul forex, e in generale sui CFD, il mantenimento di una posizione multiday implica l’applicazione di un interesse passivo: lo swap overnight

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una delle complessità che sta alla base del corretto trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria è il fatto che, a fronte di una singola operazione finanziaria, il contribuente può trovarsi davanti a più fattispecie fiscali, potenzialmente anche diversamente inquadrate dal Legislatore fiscale italiano.

Una situazione del genere può ritrovarsi nel caso del trading svolto da persone fisiche (non esercenti attività d’impresa), tramite contratti derivati come i contratti per differenza (i CFD), sui mercati dei cambi (il forex), delle materie prime, o altro.

Nel momento in cui il trader aprirà e chiuderà una posizione su questi mercati si troverà con un differenziale, positivo o negativo, che costituirà un reddito diverso come plusvalenza o minusvalenza.

Però, se una tale posizione sarà mantenuta anche durante la notte, sforando così l’operatività intraday, il broker potrebbe addebitare degli interessi per il suo mantenimento, comunemente chiamati swap, o interessi overnight.

A differenza delle plusvalenze (e delle minusvalenze), in base alle disposizioni dell’articolo 44 del TUIR, gli interessi costituiscono redditi di capitale.

La differenza tra redditi diversi e redditi di capitale, al fine del corretto trattamento fiscale, non è in nessun modo secondario, in quanti i primi sono redditi netti e i secondi secondo redditi lordi.

Detto con altre parole, e in base a quanto disposto dall’articolo 45 del TUIR, gli interessi attivi costituiscono reddito imponibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti e “senza alcuna deduzione”.

L’espressione utilizzata dal legislatore è riassuntiva di ciò che qualifica un reddito di capitale come un reddito lordo: vale a dire del fatto che eventuali interessi passivi non saranno deducibili.

Quindi, riepilogando, per elaborare correttamente la posizione fiscale di un determinato trade multiday sul mercato dei derivati, il risultato differenziale dovrà essere diviso in due componenti:

  • una riconducibile alla plusvalenza o minusvalenza;
  • una riconducibile all’interesse (passivo) overnight.

Con gli interessi passivi (gli swap overnight) che non saranno deducibili da eventuali interessi attivi percepiti né, tanto meno, dalle eventuali plusvalenze realizzate, le quali confluiscono in una diversa categoria reddituale.

Tuttavia, restando nell’ambito del trading, ma allargando l’arco di osservazione anche a fattispecie che vanno oltre il mercato dei derivati, come quello azionario, possono esserci situazioni in cui al contribuente vengano rilasciati dal broker degli interessi attivi.

Gli interessi attivi saranno sottoposti per intero, “senza alcuna deduzione”, all’imposta sostitutiva prevista per i redditi di natura finanziaria, la quale potrà essere corrisposta dall’intermediario o dal contribuente, a seconda della situazione.

Premettendo che la normativa italiana non prevede alcuna soglia di esenzione per il pagamento delle imposte sugli interessi attivi, l’imposta sostitutiva di solito è liquidata direttamente dall’intermediario residente nell’esercizio delle sue funzioni di sostituto d’imposta, ma, in caso di broker estero (e in generale in tutti i casi in cui la ritenuta non è operata), l’obbligo di dichiarare il reddito e liquidare l’imposta ricadrà direttamente sul contribuente, che li potrà assolvere in sede di dichiarazione annuale:

  • compilando la sezione V “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva” del quadro RM del modello Redditi PF (2022) dedicato ai “Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva”;
  • versando la relativa imposta sostitutiva, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria (esercitando l’opzione prevista sul medesimo quadro del modello dichiarativo).

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI DI CAPITALE REDDITI DI CAPITALE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI LAVORATORI AUTONOMI · 22/11/2024 Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Attribuito il codice ATECO alla ormai consolidata categoria degli influencer: i dettagli

Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Attribuito il codice ATECO alla ormai consolidata categoria degli influencer: i dettagli

Cessione diritto di superficie: quando è tassato il corrispettivo

Le Entrate chiriscono la tassazione del corrispettivo nella cessione del diritto di superficie anche alla luce delle novità introdotte dalla scorsa Legge di Bilancio

Redditi 2024: ultimi giorni per provvedere

Scade il 31 ottobre l'invio del modello redditi 2024 anno di imposta 2023 per: persone fisiche, società ed enti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.