Con la risposta all'interpello 417 del 5 agosto 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla bolletta doganale d'importazione e alla Registrazione ai fini IVA. Vediamo i chiarimenti forniti.
Registrazione ai fini IVA bollette doganali:
In generale, ai sensi dell' articolo 25 del Decreto IVA (DPR 633/72) le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione (diritto che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo), pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno della sua ricezione.
Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre dunque che sia verificata - oltre all'esigibilità dell'imposta - la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti.
Dal momento che non è più previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo, né per la presentazione della dichiarazione d'importazione né per la stampa della medesima, si osserva che, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato dal 9 giugno 2022 il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).
Al riguardo tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. In aderenza a tale disposizione, le dichiarazioni doganali di importazione sono trasmesse al Sistema informativo dell'Agenzia e sono munite di firma digitale; tali dichiarazioni, così come acquisite e registrate dal Sistema informativo dell'Agenzia, assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio.
Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione, l'Agenzia contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'idoneità dei dati riportati nel prospetto di "Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione" estratti dalla dichiarazione doganale registrata sul sistema informativo doganale, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa IVA .
Peraltro, in caso di necessità o di controllo, l'Agenzia delle dogane mette a disposizione «per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un prospetto sintetico della dichiarazione stessa, che ne riepiloga i dati "salienti" (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, etc.)».
Attenzione va invece prestata al fatto che non è invece possibile valutare l'idoneità del "documento di cortesia" emesso dagli spedizionieri, considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall'Agenzia delle dogane.
Registrazione ai fini IVA bollette doganali: indicazioni delle Dogane
Ciò detto va, tuttavia, segnalato che, con Informativa n. 329889/RU del 14 luglio 2022, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha chiarito che, tenuto conto dell'indisponibilità di consultazione «del Prospetto di riepilogo ai fini contabili attraverso il servizio "Gestione documenti - dichiarazioni doganali", sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), si specifica che, nelle more del completamento delle attività propedeutiche alla produzione del suddetto prospetto, gli operatori economici possono acquisire le informazioni relative all'IVA liquidata nelle dichiarazioni doganali di importazione dal Prospetto di sintesi della dichiarazione di cui all'allegato 2 della Circolare 22/2022». Successivamente, con avviso del 20 luglio 2022, pubblicato nel proprio sito internet, la medesima Agenzia delle dogane ha fatto presente che, «[...] in considerazione del perdurare delle difficoltà tecniche che si stanno riscontrando nell'invio delle dichiarazioni doganali in AIDA 2.0, fino a successiva comunicazione sarà possibile utilizzare il messaggio IM, indipendentemente dal regime richiesto», mentre con successivo messaggio del 21 luglio 2022 ha precisato che, «Facendo seguito al comunicato del 20 luglio u.s., si rappresenta che per consentire il recupero della piena funzionalità del Nuovo sistema Import (messaggi H) è preferibile, fino a nuova comunicazione, utilizzare il vecchio sistema importazioni (messaggi IM) nel caso che le dichiarazioni presentino lettera di intento, richieste di contingenti o titoli AGRIM, nonché in caso di regime richiesto 51 e 53. Per gli stessi motivi, la disponibilità dei Prospetti di riepilogo contabile, di cui all'informativa prot. n. 329889 del 14 luglio 2022, è rimandata a nuova comunicazione».
Registrazione ai fini IVA bollette doganali: importi inferiori a 300 euro
I soggetti passivi IVA hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a Euro 300,00, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata».
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile avvalersi della semplificazione sopra descritta anche per la registrazione nel registro IVA acquisti, delle bollette doganali ora dei "prospetti di riepilogo ai fini contabili" [relativi ad operazioni di importo inferiore a 300 euro ed effettuate nel corso del medesimo mese], laddove sia possibile collegare il "documento riepilogativo" ex articolo 6 del dPR n. 695 del 1996, ai dati indicati nei prospetti delle singole dichiarazioni doganali (ad esempio mediante indicazione nel "documento riepilogativo" dei numeri MRN delle importazioni, oltre all'ammontare della base imponibile e dell'IVA all'importazione), consentendo, altresì, l'individuazione in maniera univoca e immediata dell'operazione doganale sottostante, al fine di non ostacolare le attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Va da sé l'obbligo di conservazione del "documento riepilogativo" congiuntamente ai singoli "prospetti di riepilogo ai fini contabili".