A dispetto di ciò che molti ritengono, le spese di rappresentanza non costituiscono una categoria residuale di costi, sono invece una specifica tipologia di costi, deducibili se inerenti alla natura del reddito prodotto dall’impresa, come previsto dal comma 2 dell’articolo 108 del TUIR, nella misura da questo stesso articolo stabilita; mentre i requisiti di inerenza sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Finanze del 19 novembre 2008.
La deducibilità prevista dall’articolo 108 comma 2 TUIR si misura nel limite di:
- 1,5% dei ricavi e dei proventi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa, fino a dieci milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e dei proventi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa, per la parte eccedente e fino a cinquanta milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi e dei proventi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa, per la parte eccedente.
A questa regola generale fanno eccezione:
- le spese relative a omaggi di importo unitario non superiore a cinquanta euro, che sono deducibili per intero, in base al comma 2 dell’articolo 108 del TUIR;
- le spese per vitto e alloggio, assimilabili a spese di rappresentanza, deducibili nel limite del 75% in base alle disposizioni dell’articolo 109 comma 5 del TUIR.
Sarà necessario precisare che le previsioni dell’articolo 108 e dell’articolo 109 del TUIR, in relazione alle medesime spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza, non sono alternative ma cumulative: questo vuol dire che tali spese saranno deducibili nel limite del 75%, in base all’articolo 109 comma 5 TUIR, ma nei limiti della misura indicata dall’articolo 108 comma 2 TUIR.
La qualificazione dei costi di vitto e alloggio come spese di rappresentanza è necessario al fine di effettuare un corretto inquadramento fiscale, in quanto bisogna distinguere questi costi dalle spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di trasferta di dipendenti e collaboratori: queste ultime, da un punto di vista fiscale, sono soggette a un diverso articolo del TUIR che ne differenzia il trattamento, l’articolo 95 comma 3.
L’esposizione di questi costi sul modello Redditi SC 2022 utilizza un meccanismo di doppia esposizione, come raccordo tra normativa civile e fiscale:
- sul rigo RF23 saranno indicate le spese civilisticamente sostenute tra le “variazioni in aumento”;
- sul rigo RF43 saranno indicati gli importi fiscalmente deducibili dei medesimi costi, tra le “variazioni in diminuzione”.
Entrambi i righi interessati, richiederanno poi l’esposizione analitica delle spese in base alla loro tipologia; nello specifico, sul rigo RF23 si indicheranno:
- in colonna 1: l’ammontare di tutte le spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza;
- in colonna 2; l’ammontare delle altre spese di rappresentanza.
Similmente il rigo RF43 richiederà l’inserimento:
- in colonna 1: dell’importo deducibile delle spese per vitto e alloggio sostenute e qualificabili come spese di rappresentanza;
- in colonna 2: l’importo deducibile di tutte le spese di rappresentanza, incluso l’importo già esposto in colonna 1.