Con un comunicato stampa del 2 agosto 2022 pubblicato sul Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono state fornite le indicazioni per beneficiare del credito d'imposta per la distribuzione delle testate edite.
In particolare, la Commissione, con la decisione positiva n. C(2022) 4898 final pubblicata in data 13 luglio 2022 sul sito della stessa Commissione europea, si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato. Pertanto, è stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria di cui all’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 26 ottobre 2021, con il quale sono stati definitivamente stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, istituito dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Presentazione delle domande
I nuovi termini prevedono che la domanda può essere presentata dal 14 ottobre 2022 al 14 novembre 2022.
Lo sportello telematico per la trasmissione delle domande sarà aperto dal giorno 14 ottobre, ore 10.00, fino al 14 novembre, ore 23.59.
Beneficiari crediti di imposta testate
Sono requisiti di ammissione al credito di imposta:
- sede legale nello spazio economico europeo,
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici
- attribuzione del codice di classificazione ATECO "58 ATTIVITA' EDITORIALI":
- 58.13 edizione di quotidiani
- 58.14 edizione di riviste e periodici
- l'aver stipulato accordi di filiera, anche attraverso le associazioni rappresentative per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali.
Per piccoli comuni si intendono quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Attenzione va prestata al fatto che il credito d'imposta è alternativo e non comulabile, in relazione alle medesime spese, con
- ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, comunale, regionale, nazionale o europea
- il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D. Lgs 15 maggio 2017 n. 70