Un contribuente ha acquistato nel 2020 un appartamento beneficiando delle agevolazioni prima casa. Nello stesso anno ha trasferito la residenza per immigrazione e di aver successivamente 'disdetto' la propria residenza italiana presso il Comune nel 2021. Ha così chiesto all'Agenzia delle Entrate, che ha risposto nell'interpello 399 del 1 agosto 2022 in commento, se il trasferimento della propria residenza nel Paese Y dopo aver usufruito dell'agevolazione "prima casa" possa comportare, come conseguenza, il pagamento dell'imposta di registro nella misura ordinaria del 9% anziché nella misura agevolata.
Agevolazione prima casa: requisiti non residenti
Le agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa", ovvero
- l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento
- e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna,
spettano all'acquirente, anche non residente, qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In particolare, spetta a condizione:
- che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- che nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- che nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazion prima casa.
Per quanto riguarda la residenza, con diversi documenti di prassi è stato chiarito che, ai fini dell'agevolazione "prima casa", fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune.
Una volta che l'acquirente abbia soddisfatto la condizione di cui alla richiamata lettera a) della Nota II-bis secondo le modalità evidenziateed entro il termine di legge, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta la decadenza dall'agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 15 luglio 2016, n. 14510). Resta fermo che la titolarità del diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni in argomento impedisce la fruizione delle medesime agevolazioni in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale, ai sensi della lettera c) della Nota II-bis all'articolo 1 della citata Tariffa, Parte prima.