HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

/

TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL'ESTERO E AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: ECCO I REQUISITI

Trasferimento residenza all'estero e agevolazione prima casa: ecco i requisiti

Agevolazione prima casa e trasferimento all'estero: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui requisiti necessari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un contribuente ha acquistato nel 2020 un appartamento beneficiando delle agevolazioni prima casa. Nello stesso anno ha trasferito la residenza per immigrazione e di aver successivamente 'disdetto' la propria residenza italiana presso il Comune nel 2021. Ha così chiesto all'Agenzia delle Entrate, che ha risposto nell'interpello 399 del 1 agosto 2022 in commento, se il trasferimento della propria residenza nel Paese Y dopo aver usufruito dell'agevolazione "prima casa" possa comportare, come conseguenza, il pagamento dell'imposta di registro nella misura ordinaria del 9% anziché nella misura agevolata.

Agevolazione prima casa: requisiti non residenti

Le agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa", ovvero

  • l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento
  •  e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, 

spettano all'acquirente, anche non residente, qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In particolare, spetta a condizione:

  1. che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; 
  2. che nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  3. che nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazion prima casa.

Per quanto riguarda la residenza, con diversi documenti di prassi è stato chiarito che, ai fini dell'agevolazione "prima casa", fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune.


Una volta che l'acquirente abbia soddisfatto la condizione di cui alla richiamata lettera a) della Nota II-bis secondo le modalità evidenziateed entro il termine di legge, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta la decadenza dall'agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 15 luglio 2016, n. 14510). Resta fermo che la titolarità del diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni in argomento impedisce la fruizione delle medesime agevolazioni in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale, ai sensi della lettera c) della Nota II-bis all'articolo 1 della citata Tariffa, Parte prima.

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL NOTAIO · 29/11/2024 Agevolazioni Prima casa: i consigli dei Notai

Il Notariato pubblica la guida n 19/2024 con i consigli pratici per l'acquisto della prima casa

Agevolazioni Prima casa: i consigli dei Notai

Il Notariato pubblica la guida n 19/2024 con i consigli pratici per l'acquisto della prima casa

Bonus casa: i bonus in scadenza e quelli validi anche nel 2025

Bonus casa: tutte le regole per averli. Agevolazioni ancora valide con indicazione delle spese di ristrutturazione della casa. In arrivo novità dalla Legge di bilancio 2025

Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa

La Cassazione afferma che nella comunione legale tra coniugi entrambi devono intervenire in atto per il bonus prima casa

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.