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CESSIONE DI CRIPTVALUTE E VALUTE VIRTUALI: SONO REDDITI ESTERI. A DIRLO LE ENTRATE

Cessione di criptvalute e valute virtuali: sono redditi esteri. A dirlo le Entrate

Redditi realizzati in virtù della cessione di valute virtuali e ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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Nell'interpello 397 del 1 agosto 2022 l'Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema delle valute virtuali. Nel caso di specie, l'istante nel 2020 ha trasferito la propria residenza dalla Gran Bretagna all'Italia, risultando titolare di un portafoglio di valute virtuali, in parte depositate sulla piattaforma exchange Coinbase, gestita della Coinbase Inc., società di diritto statunitense, ed in parte depositate in un cold storage wallet, localizzato nel Regno Unito. Nel corso dell'anno 2021, l'Istante ha ceduto parte del proprio portafoglio di valute virtuali. 

In qualità di "nuova" residente in Italia, l'Istante sta valutando la possibilità di aderire al regime di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti (c.d. regime dei soggetti neo residenti). E' stato così chiesto all'agenzia delle Entrate la conferma che le plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online, gestita da un intermediario non residente, costituisca un reddito di fonte estera, ai sensi dell'articolo 165 del Tuir e, dunque, rientri fra i redditi di fonte estera soggetti a tassazione sostitutiva per i soggetti che optino per l'applicazione del regime dei neo-residenti.

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Criptovalute: sono redditi esteri

Con riferimento alle criptovalute, nella risposta n. 788 pubblicata il 24 novembre 2021, è stato chiarito che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Pertanto,

  1. le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente
  2. mentre le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l'ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter del Tuir.

Agli effetti di quest'ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso. Detta giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web). Si ritiene opportuno evidenziare che il trasferimento da una tipologia di wallet ad un'altra di proprietà del medesimo contribuente non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante

Le relative plusvalenze realizzate, se percepite da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, sono soggette ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, attualmente prevista nella misura del 26 per cento. 

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale,è previsto che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi

Pertanto, con riferimento alla detenzione di valute virtuali da parte dei predetti soggetti, si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. 

Nel caso di specie, l'Istante dichiara di aver personalmente detenuto le valute virtuali oggetto di cessione nel cold storage wallet "localizzato nel Regno Unito" ed in un conto a lei intestato sulla piattaforma exchange  Coinbase, gestita dall'intermediario non residente Coinbase Inc., società di diritto statunitense, si ritiene che i redditi realizzati dall'Istante in virtù della cessione di tali valute virtuali, durante il periodo in cui era già fiscalmente residente in Italia, siano qualificabili come redditi diversi prodotti all'estero, e che, in linea di principio, gli stessi possano essere ricompresi nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri ai sensi dell'articolo 24-bis del Tuir. 

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