Nel 2019 l’Unione Europea ha riformato l’impianto normativo alla base delle garanzie previste per la vendita ai consumatori, attraverso l’emanazione di due diverse direttive:
- con la Direttiva UE 2019/771 è stata rimodulata e rafforzata la preesistente normativa sulla vendita di beni ai consumatori;
- con la Direttiva UE 2019/770 sono state introdotte specifiche norme riguardo la fornitura ai consumatori di contenuti e servizi digitali.
Nel novembre 2021 il Legislatore italiano ha attuato le due direttive attraverso l’emanazione dei Decreti Legislativi 170/2021 e 173/2021, con i quali sono state apportate diverse modifiche al Codice del consumo: tra queste particolare rilievo assume l’introduzione del nuovo Capo I-bis, equivalente agli articoli da 135-opties a 135-vicies ter, dedicato ai contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali, la cui efficacia decorre dal giorno 1 gennaio 2022.
La disciplina sulla fornitura di contenuti e servizi digitali solo in parte ricalca quella sulla fornitura di beni; in relazione ad alcune questioni assume connotazioni peculiari non prive di interesse.
Nella fattispecie, le controparti interessate sono il consumatore e il fornitore di contenuti e servizi digitali: la normativa unionale definisce “professionista” il fornitore di tali beni immateriali, ma l’espressione non deve essere confusa con la connotazione ristretta che il termine assume in italiano: secondo le definizioni europee è tale, infatti, qualsiasi persona, fisica o giuridica , pubblica o privata, che agisca nel perimetro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Fondamentalmente, quindi, nella situazione in esame, è definito professionista il fornitore di contenuti e servizi digitali.
Però, il perimetro di interesse della normativa non è così esteso come potrebbe sembrare: sono infatti previste una molteplicità di situazioni che non sono soggette alla normativa, come disposto, nella normativa italiana, dall’articolo 135-novies del Codice del consumo. Le principali esclusioni sono riconducibili alla fornitura di:
- servizi diversi dai servizi digitali, anche quando il fornitore utilizzi modalità telematiche per erogare il servizio: in base al considerando 27 della Direttiva UE 2019/770 possono essere considerati servizi di diversa natura quelli che in Italia si considerano servizi di consulenza professionale.
- servizi di assistenza sanitaria;
- servizi finanziari;
- giochi d’azzardo;
- contenuti digitali forniti da enti pubblici;
- software offerti gratuitamente sulla base di una licenza libera, per il quale il consumatore non corrisponde un corrispettivo e i dati personali forniti sono utilizzati per migliorare il software specifico;
- contenuti digitali messi a disposizione quale parte di uno spettacolo pubblico o di un evento.
Definito il contesto in cui si inserisce e definisce la nuova normativa sulla fornitura di contenuti e servizi digitali ai consumatori, poniamo l’attenzione sull’elemento più innovativo dell’impianto normativo: quello contenuto al comma 4 dell’articolo 135-octies del Codice del consumo, il quale disciplina la particolare situazione in cui il fornitore di contenuti e servizi digitali non richiede un corrispettivo in denaro al consumatore, ma utilizza i dati personali da questi forniti per scopi diversi, quali la finalità commerciale.
I dati personali possono essere forniti, dall’utente al fornitore, al momento della conclusione del contratto di fornitura, ma anche successivamente, proprio attraverso l’utilizzo del servizio digitale offerto: il Legislatore unionale, con altre parole, attraverso questo punto disciplina, portandola alle tutele previste dal Codice del consumo, l’attività commerciale espletata dalle grandi piattaforme del web, le quali utilizzano per finalità commerciali le informazioni rilasciate dai consumatori.
L’importanza del punto è stato per colto e commentato dalla Circolare numero 22 di Assonime, pubblicata il 13 luglio 2022, la quale nota che “sebbene il considerando 24 della Direttiva UE 2019/770 sottolinei che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono essere considerati una merce, non vi è dubbio che la scelta di considerare la cessione di dati personali quale possibile controprestazione a carico del consumatore costituisce un passaggio significativo nella costruzione di un sistema sempre più incentrato sul riconoscimento del valore economico del dato personale”.
Appare evidente come la normativa in esame interagisca direttamente con le previsioni del GDPR, il fondamento giuridico unionale alla base della normativa italiana sulla privacy, il quale prevale sul Codice del consumo, per le questioni in conflitto.