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FONDO IMPRESA CERAMICA: LE DOMANDE ENTRO IL 15.09

Fondo impresa ceramica: le domande entro il 15.09

Le imprese della filiera della ceramica artistica finanziati con fondo perduto per il pagamento delle bollette. I beneficiari e i termini del contributo

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Pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il Decreto MISE del 29 marzo 2022 recante le regole per il Fondo per imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.

Il decreto prevede che entro il 15 settembre 2022 le imprese del settore della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto dedicati al pagamento di una parte rilevante delle bollette di gas e dell’energia elettrica di quest’anno.

SCARICA QUI IL FAC-SIMILE PER LA DOMANDA

Per la misura è stato istituito un fondo presso il Mise con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro.

Fondo impresa ceramica: entro il 15.09 le domande

Il contributo a fondo perduto ed è erogato in via anticipata per le bollette del gas naturale ed è pari a:

  • prodotto tra i consumi effettivi su base mensile e il differenziale tra il prezzo del gas naturale nel periodo compreso tra il 16 maggio ed il 31 agosto 2022 e un prezzo convenzionalmente fissato in misura pari a 0,25 €/mc. Il prezzo del gas naturale è determinato facendo riferimento al prezzo unitario (€/UM) riportato nelle bollette per la fornitura mensile nel periodo considerato e relativo alle voci (Materia prima gas + Adeguamento PCS Materia prima gas).

Per le bollette dell’energia elettrica è pari a:

  • prodotto tra i consumi effettivi su base mensile e il differenziale tra il costo medio unitario dell’energia elettrica su base mensile, nel periodo compreso tra il 16 maggio ed il 31 agosto 2022, e un costo medio fissato in misura pari a 0,070 €/kWh. Il costo medio unitario dell’energia elettrica su base mensile è pari al rapporto tra quanto fatturato per la voce spesa per la materia energia e i kWh fatturati.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per l’impresa un costo effettivo non recuperabile.

Le agevolazioni non sono cumulabili - sugli stessi costi - con nessun’altra agevolazione pubblica nazionale, europea o regionale.

Entro 10 giorni dalla data di erogazione del contributo anticipato, l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere all’indirizzo [email protected] attestazione dell’avvenuto pagamento della bolletta tramite copia della corrispondente fattura quietanzata.

Fondo impresa ceramica: entro il 15.09 le domande

Possono  beneficiare  delle  agevolazioni:

  • le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano la cui attività è individuata dal codice ATECO 2007 23.1 «Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro», con sede operativa nell'isola di Murano (Comune di Venezia);
  • le imprese operanti nel settore della ceramica artistica la cui attività è individuata dal codice ATECO 2007 23.41 «Fabbricazione  di  prodotti  in  ceramica  per   usi   domestici   e ornamentali», con sede operativa  nell'isola  di  Murano  (Comune  di Venezia);

Le imprese alla  data  di  presentazione dell'istanza

  • a. devono  essere  regolarmente  iscritte  nel  registro  imprese istituito presso la camera di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura competente  per  territorio  e  attive  alla  data  della presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione  della  data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
  • b. devono avere sede operativa nell'isola di  Murano  (Comune  di Venezia)  alla  data  di  presentazione  dell'istanza.  La   predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
  • c. devono risultare nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri diritti,  non  essere  in  liquidazione  volontaria  e   non   essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • d. non devono aver ricevuto e successivamente  non  rimborsato  o depositato in un conto bloccato aiuti individuati  quali  illegali  o incompatibili dalla Commissione europea  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  maggio  2007  («Impegno Deggendorf»);
  • e. non essere già in difficoltà al 31 dicembre  2019,  come  da definizione stabilita dall'art.  2,  punto  18,  del  regolamento  di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese  e piccole imprese, purche' risulti  rispettato  quanto  previsto  dalla lettera d) e a condizione che  le  imprese  interessate  non  abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • f.  devono  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi   al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.
  • g. Sono, in ogni caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese che:
  •  i. risultino destinatarie di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
    •  ii. i cui legali rappresentanti o  amministratori  siano  stati condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di presentazione della domanda;
    •  iii. nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una  causa ostativa  ai  sensi  della  disciplina  antimafia  di   cui   decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    • iv. che si trovino in altre  condizioni  previste  dalla  legge come causa di incapacità a beneficiare di  agevolazioni  finanziarie pubbliche o comunque a cioò ostative.
  • h. Devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le imprese richiedenti attestano il possesso  dei  requisiti  di cui alle lettere da a) a g)  tramite  presentazione,  all'atto  della domanda di contributo,  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo  le  modalità previste dal decreto direttoriale di cui all'art.  9,  comma  2  del  presente decreto. 

SCARICA QUI IL FAC-SIMILE PER LA DOMANDA

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